
Novità importanti sono state deliberate dalla Cassa Dottori Commercialisti che ha introdotto due nuove misure di welfare per gli iscritti: la prima è un contributo per gli interessi su finanziamenti e mutui e la seconda è quello per la formazione professionale. Quest’ultimo con un’importante novità: potranno essere coperte anche spese ancora da sostenere nel 2025.
Cassa Commercialisti: nuove misure di welfare per mutui e formazione
La cassa dei dottori commercialisti – CDC – con un comunicato pubblicato sul portale istituzionale del 2 aprile 2025, ha portato a conoscenza degli iscritti di aver messo a disposizione 2,5 milioni di euro di contributi destinati alla formazione professionale e al rimborso degli interessi passivi sui finanziamenti.
Vediamo di analizzare le due importanti novità e come fare per beneficiare delle misure di welfare.
Contributo in conto interessi per la sottoscrizione di finanziamenti e mutui
Al fine di sostenere gli iscritti nell’ambito professionale e familiare la CDC ha stanziato Euro 2.000.000,00 per l’erogazione di contributi assistenziali diretti ad agevolare gli iscritti che hanno sottoscritto un finanziamento/mutuo.
Il contributo in conto interessi sarà pari al 100% degli interessi passivi sostenuti nel 2024, come attestati dall’istituto di credito/finanziamento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00. Nel caso in cui il finanziamento/mutuo sia cointestato, ai fini dell’ammissione al contributo, rileva la quota pari alla ripartizione dell’importo degli interessi passivi sostenuti e documentati nel 2024 sulla base del numero degli intestatari. L’istanza non è accoglibile qualora l’importo complessivo degli interessi passivi sostenuto e documentato sia inferiore a Euro 200,00.
Nella tabella si evidenzino i requisiti e le modalità per beneficiare del contributo.
Beneficiari |
I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell’anno di delibera della presente iniziativa non titolari di pensione diretta della Cassa (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività. |
Requisiti di ammissione |
Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti di cui all’art. 3 devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2024 (produzione reddito 2023), un reddito imponibile non superiore a:
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale precedente è pari a:
Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge si considera facente parte del nucleo familiare. ATTENZIONE: L’erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva |
Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati /STP |
Qualora il finanziamento/mutuo sia sottoscritto dallo Studio Associato, ovvero dalla STP, ai fini dell’ammissione al contributo, rileva l’importo degli interessi passivi sostenuti e documentati nel 2024 dal singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all’utile dello Studio Associato o della STP. L’istanza di attribuzione del contributo non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP ma solo da ciascun socio iscritto alla Cassa. |
Termine di presentazione |
La domanda a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSF, disponibile sul sito www.cnpadc.it , a partire dal 4/04/2025 e fino ad esaurimento dei fondi stanziati e comunque non oltre il 2/02/2026. È ammessa una sola domanda e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse da quelle previste. |
Documentazione |
La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.1, della legge 15/10/1990 n. 295, come previsto dall’art.4, della Legge del 5 febbraio 1992, n.104. |
Modalità e termini di erogazione del contributo |
Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda. Il termine di 90gg per l’erogazione del contributo decorre:
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Compagine sociale |
Per l’identificazione dei soci dello Studio Associato o della STP costituite dal 1° gennaio 2024 e della relativa quota di partecipazione, si fa riferimento all’atto costitutivo. |
Dichiarazioni non veritiere |
Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni previste nella domanda, il dichiarante è escluso dalla partecipazione, decade dai benefici previsti e, qualora li abbia già ottenuti, dovrà restituirli alla Cassa. Inoltre, colui il quale ha rilasciato una o più dichiarazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi/Iniziative che la Cassa adotterà nei due anni successivi all’assunzione dell’atto di esclusione. |
Contributo per la formazione professionale e acquisizione nuove competenze anno 2024-2025
Nell’ambito delle iniziative previste il Consiglio di Amministrazione della CDC ha stanziato Euro 500.000,00 finalizzate a sostenere gli iscritti nella formazione professionale per gli anni 2024 e 2025, favorendo la crescita professionale, l’acquisizione di nuove competenze e supportando gli obblighi alla formazione continua secondo quanto disciplinato dal Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.
Di seguito di evidenziano le modalità e i requisiti per ottenere il contributo.
Modalità di calcolo del contributo assistenziale per anno formativo |
L’importo del contributo è pari al 50% del costo, al netto di IVA, per anno formativo, dei corsi/attività formative disciplinate all’articolo 9, della presente iniziativa e idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’anno 2024 e 2025. Per coloro che al 31.12.2024 hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni l’importo del contributo è pari al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA. L’istanza non è accoglibile qualora il costo complessivo sostenuto e documentato per anno formativo di cui si richiede il contributo sia di importo inferiore a Euro 200,00 al netto di IVA. Il contributo erogato, per anno formativo, non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente. |
Beneficiari |
I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell’anno di delibera della presente iniziativa che hanno avuto per l’anno 2024 e 2025 il riconoscimento da parte dell’Ordine territoriale dei crediti formativi relativi al corso/attività formativa per il quale si richiede il contributo. |
Requisiti di ammissione |
Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2024 (produzione reddito 2023), un reddito imponibile non superiore a:
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale è pari a:
Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge si considera facente parte del nucleo familiare. ATTENZIONE: Non aver beneficiato di altri contributi e sussidi da chiunque erogati per gli stessi corsi/attività formative oggetto di richiesta del contributo. L’erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva. |
Termine di presentazione |
La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it , a partire dal 15/04/2025 e fino ad esaurimento dei fondi stanziati e comunque non oltre il 2/03/2026. È ammessa una sola domanda per singolo anno formativo e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse da quelle di cui al presente articolo.
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Documentazione |
La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti e autocertificazioni:
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.1, della legge 15/10/1990, n. 295, come previsto dall’art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104. |
Erogazione del contributo |
Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda. |
Autocertificazioni non veritiere |
Saranno ammessi al contributo i corsi di formazione di cui alle materie indicate nell’Allegato 1 del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre 2023, n. 18, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, di seguito riportate. |
Normativa e prassi di riferimento
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Federico Cantelli
Mercoledì 30 aprile 2025
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