1 Maggio 2025
Modello 730/2025, quali spese scolastiche si portano in detrazione


Anche le spese scolastiche e di istruzione dei figli permettono di ottenere delle agevolazioni direttamente all’interno del Modello 730/2025. A prevederlo è l’articolo 15, comma 1, del Tuir, secondo il quale è possibile ottenere una detrazione fiscale del 19% dell’Irpef.

Per ottenere l’agevolazione è necessario utilizzare due distinti codici:

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  • il codice 12 per le spese sostenute fino alle scuole secondarie di secondo grado;
  • il codice 13 per i costi sostenuti per la frequenza delle università statali e non statali.

Le spese scolastiche e di istruzione vengono rimodulate a seconda del reddito del contribuente che ha sostenuto materialmente i costi. È importante effettuare i pagamenti con dei mezzi tracciabili: devono essere utilizzati il bonifico bancario o degli strumenti che permettono di tenere traccia dell’operazione.

Spese scolastiche, quando deve essere usato il codice 12

A fornire una serie di indicazioni precise e ben dettagliate sulle spese scolastiche che permettono di ottenere la detrazione fiscale del 19% sono i costi sostenuti per la frequenza scolastica dei figli. Stando a quanto previsto dalla normativa, l’agevolazione spetta:

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Per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Volendo sintetizzare al massimo quanto previsto dalla norma, la detrazione fiscale del 19% spetta nel momento in cui i ragazzi dovessero frequentare le seguenti tipologie di istituto (private o pubblici):

  • la scuola materna (o, più correttamente, le scuole dell’infanzia);
  • le scuole elementari e le medie inferiori, che costituiscono il primo ciclo di istruzione. In questa categoria rientra la scuola primaria per un ciclo di 5 anni e la scuola secondaria di primo grado, per un ciclo complessivo di 3 anni;
  • la scuola superiore, ossia le scuole secondarie di secondo grado. È un ciclo scolastico che si sviluppa in 5 anni.

L’importo massimo detraibile

Per le spese scolastiche è previsto un importo massimo detraibile pari a 1.000 euro per ogni studente che stia frequentando:

  • la scuola d’infanzia;
  • il primo ciclo d’istruzione;
  • la scuola secondaria di secondo grado.

Questo significa, in estrema sintesi, che il rimborso Irpef massimo che si può percepire è pari a 190 euro (ossia pari ad un’aliquota del 19%). La somma massima deve essere considerata su tutti gli anni di studio scolastico.

Ai fini strettamente pratici deve essere utilizzato il codice 12, che andrà indicato nel quadro E rigo E8-E10, dove deve essere indicata la cifra massima di 1.000 euro.

Le spese sostenute per la frequenza degli istituti musicali

I contribuenti hanno la possibilità di accedere alla detrazione per le spese scolastiche e di istruzione sostenute per la frequenza dei conservatori musicali e degli istituti musicali pareggiati. In base all’ordinamento antecedente il Dpr n. 2012/05.

Per quanto riguarda i corsi di nuova formazione, che sono stati istituiti proprio in base al Dpr n. 212/05, possono essere equiparati alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari: in questo caso deve essere utilizzato il rigo E8/E10, codice 13, del Modello 730/2025.

Quali tipologie di spese sono agevolabili

Le spese scolastiche e di istruzione per le quali è possibile ottenere la detrazione fiscale sono le seguenti:

  • le tasse versate a titolo di iscrizione e di frequenza scolastica;
  • i contributi che devono essere versati obbligatoriamente;
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali, che siano state deliberate dagli istituti scolastici.

Quali spese non sono detraibili

Non possono essere portate in detrazione le spese sostenute per:

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  • acquistare il materiale di cancelleria e i testi scolastici per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. In questo caso è possibile fare riferimento alla circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate;
  • il servizio di trasporto scolastico. Siamo davanti, in altre parole, ad un servizio alternativo al trasporto pubblico, per il quale la normativa vigente non prevede alcun tipo di agevolazione.

Le detrazioni previste per l’ampliamento formativo

L’articolo 15, comma 1, lettera i-octies del Tuir prevede esplicitamente che siano detraibili – sempre nella misura del 19% – le spese sostenute e le erogazioni liberali che vengano effettuate a favore degli istituti scolastici. L’operazione deve coinvolgere degli istituti statali e paritari senza scopo di lucro che appartengano al sistema nazionale di istruzione previsto dalla Legge n. 62/2000.

L’agevolazione fiscale spetta unicamente quando il versamento delle erogazioni venga effettuato attraverso una banca o l’ufficio postale. O attraverso dei sistemi di pagamento tracciabili quali possono essere:

  • bancomat;
  • carte di credito prepagate;
  • assegni bancari e circolari.

Volendo entrare un po’ più nel dettaglio, risultano essere agevolabili esclusivamente i contributi volontari il cui scopo è:

  • l’innovazione tecnologica, al cui interno rientra anche l’acquisto di cartucce per stampanti;
  • l’edilizia scolastica, che può servire al pagamento di piccoli ed urgenti lavori di manutenzione;
  • ampliamento dell’offerta formativa, che si può trasformare nell’acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti.

Nella detrazione del 19% delle spese scolastiche sostenute per i figli spettano anche i costi sostenuti per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola.

Detrazione delle spese universitarie, il codice 13

L’articolo 15, comma 1, Dpr n. 917/88 permette di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per la frequenza dell’università. La norma, nel dettaglio, prevede che:

Le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. In misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Le spese universitarie sono detraibili nella misura del 19% quando sono sostenute per i seguenti motivi:

  • la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
  • corsi di perfezionamento o di specializzazione.

Nel caso in cui lo studente dovesse frequentare delle università non statali italiane o straniere, le spese non devono essere superiori rispetto a quelle che sono state stabilite per le varie annualità da un decreto del Miur, tenendo conto degli importi medi che vengono pagati per le università statali.

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