20 Maggio 2025
Imprese giovanili agricole: regime agevolato e nuovi codici tributo


Un nuovo pacchetto di misure incentiva i giovani a investire in agricoltura. Tra agevolazioni fiscali, sostegni economici e novità operative, spiccano sei nuovi codici per semplificare il versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24. Una riforma che guarda al futuro del settore rurale.

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto sei nuovi codici tributo per agevolare le imprese giovanili agricole nel versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva pari al 12,5% sul reddito d’impresa, comprensiva di Irpef o Ires, relative addizionali e Irap.

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La novità dell’impresa giovanile agricola

imprese giovanili agricole codici tributoLa legge n. 36, del 15 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, punta a introdurre un sistema organico di norme interne che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, aumenti il numero dei giovani che avviano un’attività agricola e incoraggi il ricambio generazionale, visto che le aziende gestite da giovani possiedono il maggiore grado di capitalizzazione e di propensione per l’innovazione, caratteristiche queste, considerate strumenti necessari allo sviluppo del settore.

La legge n. 36 del 2024 si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi.

Le finalità del provvedimento consistono:

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  • nella promozione e nel sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
  • nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.

L’articolo 2, della legge in commento, invece, è quello che, necessariamente, definisce e chiarisce la nuova figura di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo”, indicandone i requisiti soggettivi e oggettivi.

Si fa riferimento a “impresa giovanile agricola” e a “giovane imprenditore agricolo” per indicare imprese, in qualsiasi forma costituite, ovvero singoli imprenditori, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, in cui, devono possedere tra i diciotto e i quaranta anni

  • in caso di impresa individuale, l’imprenditore agricolo titolare
  • se si tratta di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, almeno la metà dei soci
  • nel caso di società di capitali, gli imprenditori agricoli che sottoscrivano



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