22 Maggio 2025
Cross-border VAT exemption regime: esenzione IVA transfrontaliera


Cross-border VAT exemption regime: esenzione IVA transfrontaliera

 

Abstract

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Il regime di franchigia IVA consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizio senza applicazione dell’IVA anche in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento) nel rispetto delle regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100.000 euro annui.

 

Premessa

Il nuovo regime IVA di franchigia transfrontaliero (in recepimento delle direttive UE n. 2020/285 e n. 2022/542) a partire dal 1° gennaio 2025 permette alle PMI di valicare i confini territoriali del proprio Paese UE di stabilimento con una compliance ai fini IVA semplificata. Il DLgs n. 180/2024 introduce un nuovo set di articoli che vanno dall’art. 70-terdecies all’art. 70-duovicies del DPR n. 633/1972 rubricato “Regime transfrontaliero di franchigia”.

Il regime di franchigia IVA consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizio senza applicazione dell’IVA anche in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento) nel rispetto delle regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale e avere un volume di affari che non superi la soglia dei 100.000 euro annui.

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Contributi per le imprese

 

La novità prevede che i soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’UE potranno realizzare prestazioni di servizio e cessioni di beni senza applicazione dell’imposta e senza diritto alla detrazione, anche in altri Stati membri, a determinate condizioni.

  • In particolare, il nuovo regime speciale, prevede per le piccole imprese la non applicazione dell’IVA in Stati membri diversi da quello di stabilimento a condizione che:
  • rispetti le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale,
  • nell’anno civile il volume d’affari annuo nell’Unione Europea non sia superiore a 100.000 euro (per l’accesso al regime bisogna verificare anche il volume d’affari del periodo dell’anno civile precedente),
  • il soggetto stabilito comunichi allo Stato di stabilimento la sua intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati dell’unione Europea. Lo Stato membro di stabilimento attribuisce al soggetto passivo un numero individuale di identificazione contenente il suffisso “EX”.

Innanzitutto, si distinguono due scenari:

  • regime di franchigia applicato in altri Stati UE da soggetti stabiliti in Italia;
  • regime di franchigia applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati UE.

Relativamente al regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato si prevede che un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
  2. nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
  3. il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;
  4. ha comunicato preventivamente all’Agenzia delle entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
  5. è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.

Nella comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate sono indicati:

  1. il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l’attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
  2. il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  3. lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
  4. il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili   precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
  5. il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
  6. le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 70-terdecies, comma 5.

Le informazioni di cui alle lettere d) ed e), per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

L’Agenzia delle Entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo  al  numero di partita IVA, in  relazione agli  Stati  di  esenzione  che  hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non  oltre  35 giorni  lavorativi dalla  ricezione della citata comunicazione   di   cui all’articolo 70-octiesdecies o dell’aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia  richiesto  un  maggior  termine  per effettuare eventuali  verifiche  al  fine  di  prevenire  elusione o evasione d’imposta: nel medesimo termine di 35 giorni notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo  Stato  di  esenzione  e  le ragioni del rifiuto.

Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell’attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l’aggiornamento dell’attribuzione del suffisso EX.

Il soggetto passivo comunica preventivamente all’Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite   in   precedenza, compresa l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.

Contabilità

Buste paga

 

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre, dal soggetto passivo o da un suo intermediario, con le specifiche tecniche allegate al provvedimento direttoriale 28 marzo 2025.

Se il volume d’affari nell’UE supera i 100.000 euro annui, la comunicazione va trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento, e dovrà indicare la data del superamento e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre fino a tale data. In caso di ritardo superiore a 30 giorni ovvero in caso di almeno due comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia si occuperà di darne comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto è stato ammesso al regime di franchigia. In questi casi, gli Stati UE possono sospendere le semplificazioni Iva concesse dal regime di favore.

Nei casi di errori od omissioni in una comunicazione inviata è possibile correggere il dato errato presentando una nuova comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. L’ultimo invio è quello valido e sostituisce i precedenti: il provvedimento precisa, infine, che non è possibile inviare una comunicazione correttiva per modificare quella finale presentata a seguito del superamento della soglia dei 100.000 euro.

Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di   esenzione   comunica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

  1. il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
  2. il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia  in uno o più Stati di esenzione comunica all’Agenzia delle  entrate  il superamento della soglia di 100.000 euro  di  volume  d’affari  annuo nell’Unione europea, nonché la data in cui  si  è  verificato  tale evento,  entro  15  giorni  lavorativi   da   tale   superamento   e, contestualmente, comunica il  valore  delle  cessioni  e  prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino  alla  data di superamento della soglia.

Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:

  1. se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
  2. se è superata la soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

Se, nel corso dell’anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

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L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività.

Dal 1° gennaio 2025, il regime speciale IVA facoltativo (regime PMI) consente alle piccole imprese di:

  • vendere beni e servizi senza addebitare l’IVA ai propri clienti (esenzione IVA),
  • ridurre i loro obblighi di conformità IVA.

Qualsiasi piccola impresa con un fatturato annuo totale non superiore a 100.000 euro  (o l’equivalente in valuta nazionale) in tutti gli Stati membri  nell’anno solare in corso e nell’anno solare precedente ha diritto all’esenzione IVA nel suo Stato membro di stabilimento (MSEST) e/o in altro/i Stato/i membro/i nell’ambito del regime transfrontaliero per le PMI: le piccole imprese che scelgono l’esenzione IVA perderanno il diritto di detrarre l’IVA sui beni e servizi utilizzati per effettuare forniture esenti.

Il regime in commento è applicabile solo se lo Stato membro interessato ha recepito il regime nella propria legislazione nazionale: le piccole imprese extra-UE non possono beneficiare del regime PMI. Nell’ambito del regime PMI, le piccole imprese stabilite nel Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord, sono considerate piccole imprese extra-UE.

La soglia massima annua nazionale stabilita dagli Stati membri al di sotto della quale le piccole imprese possono esentare dall’IVA le loro cessioni di beni e prestazioni di servizi nell’ambito del regime PMI (nazionale e transfrontaliero) è di 85.000 euro (o l’equivalente in valuta nazionale).

Gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire più di una soglia nazionale annua chiamate ” soglie settoriali “. Nel caso in cui una piccola impresa possa beneficiare di più di una soglia settoriale, le autorità fiscali, in base alle sue attività, comunicheranno alla stessa, la soglia da utilizzare, poiché può essere applicata una sola soglia per soggetto passivo.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Le piccole imprese stabilite in uno Stato membro diverso da quello in cui è dovuta l’IVA possono esentare dall’IVA le loro forniture (transfrontaliere), allo stesso modo in cui le piccole imprese stabilite in quello Stato membro possono già farlo per le transazioni nazionali: questo contribuirà a porre tutte le piccole imprese su un piano di parità, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sede nello Stato membro in questione.

Possono beneficiare del regime transfrontaliero per le PMI le piccole imprese con un fatturato annuo totale nei 27 Stati membri non superiore a 100.000 euro.

Il regime prevede una riduzione degli obblighi di conformità IVA che sono:

  • registrazione unica: le piccole imprese dovranno registrarsi una sola volta ai fini del regime PMI presso lo MSEST. Lo MSEST assegnerà un unico numero identificativo “EX” che sarà utilizzato in tutti gli Stati membri in cui la piccola impresa beneficia dell’esenzione IVA.
  • relazione trimestrale unica: le dichiarazioni IVA periodiche sono sostituite da una relazione trimestrale unica per informare sul fatturato della piccola impresa in tutti gli Stati membri.
  • fatture semplificate.



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