22 Maggio 2025
Polizze catastrofali. Novità sull’obbligo in capo alle imprese post conversione in legge del DL 39/2025


Con il voto dell’Aula di Palazzo Madama del 21 maggio 2025 (78 sì, 53 astensioni, nessun contrario), il disegno di legge di conversione del DL 39/2025 sulle polizze catastrofali per le imprese ha completato l’iter parlamentare: dopo l’ok della Camera dell’8 maggio, con la doppia approvazione Camera/Senato la legge di conversione è prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nessuna modifica è stata introdotta in seconda lettura, quindi restano integralmente valide le novità approvate dalla Camera.

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Polizze catastrofali. Gli obblighi per le imprese

L’obbligo per le imprese di sottoscrivere polizze catastrofali è previsto nella  Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101‑111, L. 213/2023) e riguarda tutti i soggetti con sede legale (o stabile organizzazione) in Italia.

La copertura dunque deve proteggere i beni aziendali dai danni causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, ecc.:

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (1) , contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Così il c.101 della Legge di bilancio 2024.

I beni oggetto di polizza sono quelli di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile.

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Dunque: terreni; fabbricati; impianti; macchinari; attrezzature industriali e commerciali.

L’attivazione della polizza deve essere effettuata entro il:

  • 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese;

Le dimensioni delle imprese inizialmente erano individuate sulla base dei parametri per la Classificazione di cui alla Direttiva UE 2023/2775. Su tale aspetto, come vedremo, c’è stato un cambiamento molto importante in fase di conversione in legge del DL 39/2025. Decreto che inizialmente disponeva solo la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo.

A ogni modo, per le grandi imprese, il termine è rimasto al 31 marzo 2025 (vedi art.13 DL 202/2024) con 90 gg di tolleranza rispetto all’applicazione delle penalizzazioni sull’erogazione di contributi/sovvenzioni pubbliche.

Obbligo polizze catastrofali – Le novità confermate dal testo di conversione

Con l’approvazione del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 39/2025 sulle polizze catastrofali per le imprese ha completato l’iter parlamentare: dopo l’ok della Camera dell’8 maggio, con la doppia approvazione Camera/Senato la legge di conversione è prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nessuna modifica è stata introdotta in seconda lettura, quindi restano integralmente valide le novità approvate dalla Camera.

Tabella – Obbligo polizze catastrofali (novità conversione DL 39/2025)

Ambito di intervento Cosa cambia
Destinazione dell’indennizzo Il conduttore che ha stipulato la polizza versa l’indennizzo al proprietario; quest’ultimo deve impiegarlo per il ripristino dei beni danneggiati o della loro funzionalità.

Tutela del conduttore – lucro cessante Se il proprietario non utilizza l’indennizzo per il ripristino, al conduttore spetta una somma pari al lucro cessante per l’interruzione dell’attività, fino al 40 % dell’indennizzo ricevuto dal proprietario.
Privilegio dell’imprenditore sul credito verso l’assicuratore All’imprenditore che stipula la polizza è riconosciuto un privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore (art. 1891, co. 4 c.c.) per il rimborso dei premi, delle spese di contratto e per il lucro cessante.
Cambio riferimento parametri per individuare dimensioni impresa – Definizione di microimpresa (Rac. 2003/361/CE) Meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni €.
Definizione di piccola impresa (Rac. 2003/361/CE) Meno di 50 occupati e fatturato o totale di bilancio annuo ≤ 10 milioni €.
Definizione di media impresa (Rac. 2003/361/CE) Meno di 250 occupati e fatturato annuo ≤ 50 milioni € o totale di bilancio annuo ≤ 43 milioni €.

Per l’individuazione delle grandi imprese rimane fermo il riferimento alla Direttiva UE 2023/2775.

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Ulteriori novità

Viene previsto che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.

Inoltre, dovranno essere comunque assicurati gli immobili: costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Le novità entreranno in vigore con la pubblicazione della legge di conversione del DL 39/2025.

Riassumendo.

  • Via libera definitivo del Senato (21 maggio 2025): il DL 39/2025 è convertito in legge senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera l’8 maggio; la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» è imminente.
  • Obbligo di polizza “cat-nat” per tutte le imprese con sede o stabile organizzazione in Italia a copertura di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature contro terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni (art. 1, cc. 101-111, L. 213/2023).
  • Scadenze confermate: grandi imprese entro 31 marzo 2025 (+90 gg di tolleranza); medie entro 1 ottobre 2025; piccole e micro entro 1 gennaio 2026. Le soglie dimensionali micro/piccola/media sono ora quelle della raccomandazione UE 2003/361/CE.
  • Indennizzo in locazione: l’impresa conduttrice versa il risarcimento al proprietario, che deve reinvestirlo nel ripristino; se non lo fa, il conduttore può trattenere fino al 40 % per lucro cessante. L’imprenditore che stipula la polizza ha un privilegio sul credito verso l’assicuratore (art. 1891 c.c.).
  • Esclusioni e valori assicurati: restano fuori dall’obbligo (e da eventuali ristori pubblici) gli immobili abusivi salvo sanatoria; la polizza deve coprire il valore a nuovo o di rimpiazzo/ripristino dei beni assicurati. Decreti attuativi attesi per registro unico polizze, fondo di co-garanzia e dettagli tecnici.



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