17 Giugno 2025
Decreto fiscale per Enti del terzo settore, cosa cambia da gennaio 2026


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E’ stato approvato in Consiglio dei Ministri il 12 giugno scorso il decreto fiscale che – allo scopo di dar seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione UE – interviene a modificare gli articoli del Codice del Terzo settore, eliminando il riferimento alla autorizzazione UE alla quale risulta subordinata l’operatività di alcune misure fiscali previste dalla riforma.

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In particolare, rende noto lo studio di consulenza E-Ius, la decorrenza delle citate disposizioni è prevista non più a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello dell’autorizzazione UE, ma a quello successivo “a quello in corso al 31.12.2025”. Con la conseguenza che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (per gli enti con esercizio finanziario coincidente con anno solare) o a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (es. 1° settembre 2026 per gli enti con esercizio finanziario a cavallo 1 settembre-31 agosto), entreranno in vigore:

  • le nuove disposizioni di cui all’art. 79 del CTS, che introducono specifici criteri per definire la commercialità/non commercialità degli ETS e delle attività di interesse generale da essi svolte;
  • i nuovi regimi forfetari per la tassazione delle attività degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80 del CTS) e delle ODV e delle APS (art. 86 CTS, che sostituirà dal prossimo anno il regime della legge 398/1991); 
  • le specifiche esenzioni fiscali per le imprese sociali, in relazione agli utili reinvestiti nelle attività istituzionali (art. 18, co. 1 del D.lgs. 112/2017)

 

Resta invece ancora in attesa di definizione l’operatività delle misure di finanza sociale (art. 77 CTS) e delle agevolazioni agli investimenti nelle imprese sociali in fase di start up (art. 18, co. 3, 4 e 5 CTS), per le quali il Ministero del Lavoro sta ancora finalizzando il confronto con la Commissione Europea. 

Con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo, verranno superati i regimi fiscali previgenti, in particolare:

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  • verrà definitivamente abrogato il regime ONLUS;
  • cesserà di applicarsi alle associazioni il regime della legge 398/1991, che rimarrà in vigore esclusivamente per gli enti sportivi dilettantistici non iscritti al RUNTS;
  • verranno abrogate le disposizioni fiscali previste dalla legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato.

AiCS continuerà a monitorare l’iter legislativo: nel frattempo sta già organizzando un webinar gratuito di approfondimento, per tutti i suoi affiliati. Rimanete aggiornati su www.aics.it



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