
Presto il webinar gratuito AiCS per tutti gli enti a noi affiliati
E’ stato approvato in Consiglio dei Ministri il 12 giugno scorso il decreto fiscale che – allo scopo di dar seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione UE – interviene a modificare gli articoli del Codice del Terzo settore, eliminando il riferimento alla autorizzazione UE alla quale risulta subordinata l’operatività di alcune misure fiscali previste dalla riforma.
In particolare, rende noto lo studio di consulenza E-Ius, la decorrenza delle citate disposizioni è prevista non più a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello dell’autorizzazione UE, ma a quello successivo “a quello in corso al 31.12.2025”. Con la conseguenza che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (per gli enti con esercizio finanziario coincidente con anno solare) o a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (es. 1° settembre 2026 per gli enti con esercizio finanziario a cavallo 1 settembre-31 agosto), entreranno in vigore:
- le nuove disposizioni di cui all’art. 79 del CTS, che introducono specifici criteri per definire la commercialità/non commercialità degli ETS e delle attività di interesse generale da essi svolte;
- i nuovi regimi forfetari per la tassazione delle attività degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80 del CTS) e delle ODV e delle APS (art. 86 CTS, che sostituirà dal prossimo anno il regime della legge 398/1991);
- le specifiche esenzioni fiscali per le imprese sociali, in relazione agli utili reinvestiti nelle attività istituzionali (art. 18, co. 1 del D.lgs. 112/2017)
Resta invece ancora in attesa di definizione l’operatività delle misure di finanza sociale (art. 77 CTS) e delle agevolazioni agli investimenti nelle imprese sociali in fase di start up (art. 18, co. 3, 4 e 5 CTS), per le quali il Ministero del Lavoro sta ancora finalizzando il confronto con la Commissione Europea.
Con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo, verranno superati i regimi fiscali previgenti, in particolare:
- verrà definitivamente abrogato il regime ONLUS;
- cesserà di applicarsi alle associazioni il regime della legge 398/1991, che rimarrà in vigore esclusivamente per gli enti sportivi dilettantistici non iscritti al RUNTS;
- verranno abrogate le disposizioni fiscali previste dalla legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato.
AiCS continuerà a monitorare l’iter legislativo: nel frattempo sta già organizzando un webinar gratuito di approfondimento, per tutti i suoi affiliati. Rimanete aggiornati su www.aics.it .
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