19 Giugno 2025
Decreto Fiscale: le novità del testo in Gazzetta Ufficiale


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (c.d. Decreto Fiscale).

Il presente decreto entra in vigore a partire dal 18 giugno 2025 e verrà trasmesso alle Camere del Parlamento per la sua conversione in legge.

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Diverse le novità del Decreto Fiscale, che impattano sulla determinazione del reddito d’impresa, sul regime IVA e sulla fiscalità del reddito da lavoro autonomo.

Novità del Decreto Fiscale sulla fiscalità del reddito d’impresa

Il Decreto introduce semplificazione per la determinazione del reddito d’impresa, relative:

  • al riporto delle perdite;
  • alla maggiore deduzione del costo del lavoro, rispetto cui è stato eliminato il riferimento alle società collegate;
  • alle società estere controllate (CFC), con riguardo sia al calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, che al regime opzionale introdotto dalla riforma fiscale.

Novità in ambito IVA

In materia IVA il Decreto Fiscale prevede che:

  • dal 1° luglio 2025 non sono più soggette a split payment le operazioni con società quotate FTSE-MIB;
  • viene esteso anche al settore del trasporto l’ambito applicativo split payment nella logistica.

Novità del Decreto Fiscale in materia di reddito da lavoro autonomo

In materia di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il Decreto Fiscale prevede misure di semplificazione connesse alla deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili.

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Nel caso delle spese di rappresentanza, invece, la deducibilità, come nel caso delle imprese, resta condizionata all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (sia in caso di spese in Italia che all’estero).

Due chiarimenti importanti rispetto alla dichiarazione per il 2024:

  • costituiscono redditi diversi le plusvalenze da cessione onerosa di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP;
  • costituiscono redditi di capitale, e non reddito di lavoro autonomo, gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni.



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