21 Giugno 2025
Esenzione ICI/ Il caso sulla scuola paritaria: è un esonero valido?


Una recente sentenza ha parlato di un potenziale recupero su un’esenzione ICI riconosciuta ad una scuola paritaria. Chi ha avuto ragione?

L’approvazione dell’esenzione ICI potrebbe essere anche oggetto di recupero del pagamento dovuto, ma tale valutazione va decretata dal giudice che si occupa del caso specifico. Nell’esempio di oggi parleremo di una recente ordinanza della Cassazione, con numero 12928 e pubblicata il 14 maggio di quest’anno.

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La sentenza riguardava il recupero dell’ICI di una scuola materna paritaria, il cui pagamento dell’imposta faceva riferimento agli anni 2010 e 2011. L’ordinanza era stata in un primo momento “rinviata”, per poi esser recuperata secondo una specifica richiesta emessa dal difensore.



La sentenza sull’esenzione ICI e il caso della materna paritaria

Normalmente l’esenzione ICI viene ammessa nel caso in cui l’unità immobiliare avesse un carattere assistenziale, educativo, religioso, sportivo e ricreativo. Nel caso della sentenza dell’articolo, il bene immobile in oggetto era una scuola materna paritaria.
Tuttavia, come in ogni possibile situazione, non mancano le discrepanze, come in quest’ultima ordinanza dove l’esonero dell’imposta ICI a favore della paritaria si riteneva in un primo momento “illecita e non ammissibile per l’incompatibilità con il mercato interno“.


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Nella realtà dei fatti, i giudici hanno preso atto della misura agevolativa applicabile alla scuola materna paritaria, reputandola “compatibile e lecita”, ma sottolineando che non era stato tenuto conto del massimale previsto dalla legge.

Esenzione ICI con compatibilità del mercato interno

Affinché l’esenzione ICI possa trovar spazio in un’unità immobiliare didattica, ricreativa, sportiva e culturale, deve rispettare il massimale destinato al mercato interno. Nella totalità degli esercizi finanziari, il limite massimo consentito ammonta a 200.000 €.
Dunque, anche nel caso della scuola materna paritaria, si dovranno tener conto le tre annualità fiscali (con tanto di ricavi), pur restando nel limite dell’importo sopra descritto. Se il limite massimo non fosse stato raggiunto in tutti gli anni, allora si potrà parlare di compatibilità con il mercato interno.



Nei casi in cui il limite venisse superato, si parlerebbe anche di “aiuti di Stato“, con conseguente ammissione del recupero dell’imposta ICI.



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