
Risposta – Preliminarmente, si evidenzia che dal 2025 il processo di prenotazione si articola sulla presentazione di una triplice comunicazione ossia: preventiva, di conferma dell’acconto e di comunicazione.
Per gli investimenti completati nel 2024 e nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. In particolare, il modello deve essere inviato:
- sia in via preventiva che consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
Nel caso di specie, si evidenzia che nel modello di cui al decreto in oggetto sono presenti tre campi di comunicazione: preventiva, di conferma dell’acconto e di completamento. Proprio in questo terzo campo è prevista la possibilità di richiamare la comunicazione secondo il vecchio modello e poi è aggiunta la possibilità di indicare la data diversamento dell’acconto; pertanto, si ritiene che potrebbe essere sufficiente presentare solo la comunicazione di completamento e non ripetere tutto l’iter. L’elemento di novità tra il vecchio e il nuovo modello, infatti, è la necessità dell’indicazione dell’acconto.
Pertanto, coloro che hanno completato l’investimento e hanno effettuato la comunicazione preventiva e consultiva, possono presentare solo quella di completamento in quanto questa comunicazione reca l’indicazione della precedente comunicazione; quindi, il codice GSE rilasciato in occasione del precedente invio e prevede la possibilità di indicare l’avvenuto versamento dell’acconto; elemento essenziale.
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