
A supporto dell’Ordinanza di Regione Lombardia 348 del 01 Luglio 2025, precisiamo che l’INPS, con messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha pubblicato nuove indicazioni operative per la richiesta di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate.
Le imprese possono accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) o all’assegno FIS/Fondi bilaterali,
- come conseguenza del divieto imposto da ordinanze pubbliche
- oppure per temperatura elevata (oltre 35°, anche percepiti) utilizzando la causale “evento meteo – temperature elevate”.
La domanda deve essere corredata da una approfondita relazione tecnica che descriva:
- le condizioni climatiche, inclusa “temperatura percepita”, se superiore a quella reale per effetto di umidità, esposizione al sole o uso di macchinari/materiali che producono calore.
- la tipologia di attività sospesa o ridotta
- gli estremi di bollettino meteo o delle ordinanze
Le causali “evento meteo” e “ordinanza pubblica” non possono essere usate contemporaneamente per lo stesso periodo/lavoratore.
Non è richiesto il contributo addizionale né l’anzianità lavorativa di 30 giorni. Il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo all’evento.
Le indicazioni fornite valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, se manca ventilazione o raffreddamento non imputabili all’impresa o se la sospensione è decisa dal responsabile sicurezza.
Confartigianato Imprese Bergamo resta a disposizione per supportare le aziende nella predisposizione delle istanze di integrazione salariale, nella valutazione della documentazione tecnica e nell’analisi delle condizioni ambientali e di sicurezza legate al caldo eccessivo.
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