5 Luglio 2025
Il nuovo regime IVA transfrontaliero in franchigia per le piccole imprese


Dal 2025 arriva un nuovo regime IVA pensato per semplificare la vita alle piccole imprese che operano in ambito UE: meno burocrazia, una sola comunicazione per più Paesi e vantaggi concreti per chi rientra nei limiti previsti. Ma non mancano vincoli, esclusioni e obblighi da rispettare. Scopriamo come funziona la nuova franchigia IVA europea.

Nuovo regime IVA transfrontaliero: nuove regole per le piccole imprese non residenti

nuovo regime iva transfrontalieroCon il D.Lgs. 180/2024 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva (Ue) 2020/285 del 18.2.2020, (di modifica della direttiva 2006/112/Ce) avente ad oggetto il regime speciale IVA per le piccole imprese.

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In particolare, il D.Lgs n. 180/2024 inserendo nel DPR n. 633/1972 il nuovo Titolo V-ter ha introdotto dall’1.1.2025 il nuovo regime transfrontaliero di franchigia da IVA.

Secondo la nuova normativa:

  • per limitare effetti distorsivi della concorrenza negli scambi intracomunitari;
  • gli Stati membri che hanno adottato un regime di franchigia da Iva per le imprese minori, come l’Italia;
  • devono concedere tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro.

Vediamo come opera nel dettaglio il nuovo regime.

 

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Regime di franchigia applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri stati UE

Per l’ammissione al regime di franchigia IVA transfrontaliero in Italia da parte di soggetti passivi di altri Stati UE è necessario rispettare alcuni requisiti.

Si evidenzia fin da subito che il Legislatore italiano ha ammesso al regime di franchigia IVA soltanto le persone fisiche.

In tal modo l’Italia si discosta dalla disciplina comunitaria. Quest’ultima considera piccola impresa, che può dunque applicare il regime IVA transfrontaliero dedicato alle piccole imprese, qualsiasi soggetto passivo ai fini IVA che esercita un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma (lavoratore autonomo, libero professionista, società di capitali, start-up o persona fisica), con volume d’affari complessivo all’interno dell’Unione Europea non superiore a 100.000 €.

 

Requisiti realizzare, nell’anno civile precedente, un volume d’affari annuo nell’UE non superiore a 100.000 €
realizzare, nell’anno civile precedente, un volume d’affari annuo nel territorio dello Stato non superiore a 85.000 €
realizzare un volume d’affari nell’UE non superiore a 100.000 €, nel periodo dell’anno civile in corso antecedente alla comunicazione di volersi avvalere del regime in esame
comunicare preventivamente al proprio Stato di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato
identificarsi, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento
Cause di esclusione Cessione immobili

Effettuazione in via esclusiva o prevalente di cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi

Partecipazioni in società

Partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso soggetto passivo

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Costi dipendenti > 20.000 €

Sostenimento, nell’anno civile precedente, di spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 € lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipaz



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