4 Luglio 2025
Rimborso accise: ecco come chiederlo


Nel complesso panorama delle agevolazioni fiscali, una notizia di rilievo emerge per le imprese di autotrasporto: fino al 31 luglio 2025, è possibile richiedere un rimborso parziale sulle accise del gasolio utilizzato a scopo commerciale. Questa iniziativa, annunciata dall’Agenzia delle Dogane nella nota n.382555 del 26 giugno 2025, rappresenta un’opportunità significativa per le aziende del settore, in un contesto economico in cui ogni risparmio può fare la differenza.

Il rimborso è destinato a specifiche categorie di trasportatori. Possono presentare domanda le persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, così come quelle munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio. Anche le imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea, che rispettano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, possono accedere al beneficio. Inoltre, il rimborso è disponibile per enti pubblici o imprese pubbliche locali che esercitano attività di trasporto di persone, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalle relative leggi regionali di attuazione.

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Il rimborso varia in base al periodo di consumo e alla tipologia di carburante utilizzato. Per il periodo dal 1° aprile al 14 maggio 2025, il rimborso è di 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale. Dal 15 maggio al 30 giugno 2025, per il gasolio e i gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento che non rispettano determinate condizioni, il rimborso sale a 229,18 euro per mille litri. Per i gasoli paraffinici che soddisfano le condizioni previste, il rimborso rimane a 214,18 euro per mille litri.

Le imprese interessate devono dichiarare all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro. Per la compensazione, è necessario utilizzare il Modello F24 con il codice tributo 6740. La dichiarazione può essere presentata tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane, utilizzando il software dedicato, oppure tramite PEC all’Ufficio delle Dogane competente. In casi eccezionali, è possibile inviare la dichiarazione in forma cartacea.

La presentazione della dichiarazione varia a seconda della sede dell’impresa. Le imprese nazionali devono rivolgersi all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa o legale. Le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia devono fare riferimento alla sede di rappresentanza, mentre quelle non obbligate scelgono l’Ufficio delle Dogane in base allo Stato Membro di appartenenza. Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per le imprese di trasporto di ottimizzare i costi operativi, in un periodo in cui la gestione efficiente delle risorse è cruciale per la competitività sul mercato.





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