12 Luglio 2025
Niente regime forfettario per i soci di Srl: quando scatta l’esclusione


Sono diverse le possibili cause che possono portare all’esclusione dal regime forfettario. Una di queste è la proprietà di una quota di una S.r.l. (una Società a responsabilità limitata). L’adesione al regime agevolato prevede che i contribuenti titolari di una partita Iva non siano:

  • soci di una società di persone italiana o estera;
  • non detengano delle quote di controllo di una S.r.l. che svolga la stessa attività economica che è esercitata in forma individuale.

Nel momento in cui uno di questi requisiti si dovesse verificare, il contribuente non ha la possibilità di aderire al regime forfettario.

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Le cause ostative per il regime forfettario

A indicare quali siano le cause ostative all’adesione al regime forfettario è l’articolo 1, comma 57 della Legge n. 190/2014, modificato successivamente dalle Leggi n. 208/2015 e 140/2018.

La norma contiene chiarimenti su quali siano i motivi di esclusione. Siamo davanti a delle cause che portano alla fuoriuscita a partire dall’anno successivo rispetto a quello nel quale l’evento si è verificato.

Le più importanti sono:

  • adozione di regimi speciali Iva e di determinazione in modo forfettario del reddito;
  • nessuna residenza in Italia o in un altro Stato Ue/See, nel caso in cui meno del 75% del reddito sia generato nel nostro Paese;
  • partecipazione a una società di persone, a un’associazione professionale o possesso della partecipazione di controllo di una S.r.l.;
  • svolgimento di un’attività lavorativa prevalentemente a favore di un committente presso il quale siano intercorsi dei rapporti di lavoro nel corso degli ultimi due anni;
  • spese per lavoratori dipendenti o collaboratori superiori a 20.000 euro lordi l’anno;
  • redditi da lavoro dipendente e a questi assimilato superiori a 30.000 euro.
Requisiti e decadenza regime forfettario
📈 Limite ricavi/compensi ≤ 85.000 euro annui (complessivi con più codici Ateco)
👥 Spese per lavoro ≤ 20.000 euro lordi annui a dipendenti e collaboratori
💼 Reddito da lavoro dipendente/pensione ≤ 35.000 euro (limite aumentato per il 2025)
🌍 Residenza fiscale In Italia (esclusi non residenti, salvo estero Ue/See con almeno 75% dei redditi in Italia)
🔁 Lavoro per ex datore Attività non prevalente per ex datore negli ultimi 2 anni (con alcune deroghe)
🚫 Attività vietate Escluse attività in regimi Iva speciali, immobiliari, vendita mezzi nuovi, agricoltura, ecc.
⚠️ Decadenza immediata Oltre 100.000 euro si è fuori dal regime nello stesso anno
⏳ Decadenza differita Trasferimento estero o altre cause si è fuori l’anno dopo

Cosa comporta la partecipazione a una S.r.l.

In questa sede ci soffermeremo ad analizzare l’incompatibilità tra il regime forfettario e la partecipazione in quote di una S.r.l. La normativa, e nello specifico la Legge 190/14 al comma 57 dell’articolo 1, prevede che non possano accedere:

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Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Volendo sintetizzare al massimo, questa disposizione prevede che:

  • la proprietà di una quota della S.r.l. è rilevante, indipendentemente dal regime fiscale che quest’ultima ha adottato;
  • nel caso in cui il contribuente non dovesse detenere delle quote di controllo della S.r.l. o della S.r.l.s. ha la possibilità di adottare il regime forfettario, anche quando l’attività esercitata dall’azienda sia riconducibile a quella svolta in modo individuale;
  • nel caso in cui il contribuente dovesse avere delle quote di controllo di una S.r.l. può optare per il regime forfettario, ma solo se l’attività economica svolta dalla società è completamente diversa rispetto a quella esercitata individualmente.

Cosa si intende per controllo della S.r.l.

Il controllo diretto o indiretto della S.r.l. è uno dei parametri per i quali il contribuente può optare o meno per il regime forfettario. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consistono.

Controllo diretto

A fornire un’indicazione precisa di cosa sia il controllo diretto è l’articolo 2359 del Codice Civile, che definisce come società controllate:

  • quelle nelle quali un’altra società è titolare della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto);
  • quelle dove un’altra società ha a disposizione i voti sufficienti per esercitare un’influenza determinante nell’assemblea ordinaria, esercitando un controllo di fatto;
  • quelle che risultano essere sotto l’influenza dominante di un’altra perché sono in essere dei particolari vincoli contrattuali con la stessa.

In altre parole il controllo diretto di una S.r.l. non si ha esclusivamente con il possesso di almeno il 50% delle quote. Il controllo diretto può essere esercitato attraverso un’influenza dominante o per dei vincoli contrattuali.

Quando il socio in regime forfettario dovesse risultare l’unico o il principale fornitore della S.r.l. si ha un controllo di fatto (in questo senso sono importanti le seguenti risposte dell’Agenzia delle Entrate: 501/2019; 397/2019; 398/2019; 334/2019).

Controllo indiretto

Il controllo indiretto di una S.r.l. si verifica tenendo conto dei voti che spettano a:

  • società controllate;
  • società fiduciaria;
  • interposta persona.

In altre parole il requisito di controllo può essere appurato anche indirettamente. Nel conteggio non devono essere presi in considerazione i voti che spettano a soggetti terzi.

Interposta persona

Per verificare l’effettivo controllo della S.r.l. è necessario tenere conto anche delle interposte persone. In questo novero sono considerati:

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  • il coniuge;
  • i familiari;
  • i parenti fino al terzo grado;
  • gli affini fino al secondo grado.

Proviamo a fare un esempio pratico: nel caso in cui un contribuente sia proprietario del 20% di un’azienda e la moglie ne dovesse detenere una quota pari al 40%, si ritiene che ci sia un controllo sulla srl per interposta persona.

Quando scatta l’esclusione dal regime forfettario

Nel caso in cui il titolare di partita Iva che acquisisca una partecipazione di controllo di una srl deve entrare obbligatoriamente nel regime ordinario. Ma a partire dall’anno successivo.

Questo significa che se la partecipazione è stata acquisita nel 2025, la fuoriuscita scatterà dal 1° gennaio 2026. Così come succede nella altre cause di esclusione (con l’eccezione del superamento dei 100.000 euro).

Eventuali compensi erogati dalla srl al socio devono essere fatturati come segue: per l’anno in cui può ancora beneficiare del regime forfettario esenti Iva, dall’anno successivo rispettando tutte le regole del regime ordinario.





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