
Ultimo aggiornamento: 24 luglio 2025
L’art. 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, (di seguito “legge”) ha previsto per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola un contributo sotto forma di credito di imposta, pari all’80 per cento delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.
Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) della legge, in possesso dei seguenti requisiti:
- età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese;
- abbiano iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.
Il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° aprile 2025, (di seguito “decreto”), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione dell’art. 6 della legge.
Sono ammissibili al beneficio le spese rientranti nelle seguenti categorie:
- spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
- spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lett. a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.
Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultante nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come disposto dall’art. 3, comma 3, del decreto, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione le spese effettuate devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
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