
Quando un’opera pubblica provoca un danno, il
fatto che la Stazione Appaltante dimostri di aver affidato
correttamente i lavori a un’impresa esecutrice non sgrava
l’amministrazione da eventuali responsabilità.
Questo perché permane comunque in capo al committente un
dovere di custodia e controllo sulla cosa oggetto
dell’intervento.
La conferma arriva con la sentenza del Tribunale di
Messina del 16 luglio 2025, n. 1428, che affronta il tema
della responsabilità extracontrattuale per i danni derivanti
dall’esecuzione di lavori pubblici, ribadendo principi consolidati
in materia di custodia (art. 2051 c.c.) e di attività pericolosa
(art. 2050 c.c.).
Danni causati da un’opera pubblica: la responsabilità della
SA
Il contenzioso origina da un intervento di consolidamento del
centro abitato di un comune collinare, che aveva comportato scavi
eseguiti a ridosso di un edificio privato. Il proprietario
dell’immobile, in parte crollato già durante l’esecuzione dei
lavori e definitivamente collassato il mese successivo, ha
convenuto in giudizio sia l’impresa esecutrice che la stazione
appaltante (Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico), chiedendo il risarcimento dei
danni.
L’impresa ha sostenuto di aver operato nel rispetto delle
indicazioni ricevute e ha attribuito l’evento alle condizioni
precarie dell’edificio e alle abbondanti piogge. L’ente pubblico, a
sua volta, ha eccepito il difetto di legittimazione e ha contestato
qualsiasi responsabilità.
Tesi che non ha convinto il giudice, che ha invece riconoscito
la responsabilità dell’impresa e dell’ente appaltante.
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