2 Agosto 2025
Danni da lavori pubblici: la responsabilità solidale dell’impresa e dell’Amministrazione


Quando un’opera pubblica provoca un danno, il
fatto che la Stazione Appaltante dimostri di aver affidato
correttamente i lavori a un’impresa esecutrice non sgrava
l’amministrazione da eventuali responsabilità.

Questo perché permane comunque in capo al committente un
dovere di custodia e controllo sulla cosa oggetto
dell’intervento.

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La conferma arriva con la sentenza del Tribunale di
Messina del 16 luglio 2025, n. 1428
, che affronta il tema
della responsabilità extracontrattuale per i danni derivanti
dall’esecuzione di lavori pubblici, ribadendo principi consolidati
in materia di custodia (art. 2051 c.c.) e di attività pericolosa
(art. 2050 c.c.).

Danni causati da un’opera pubblica: la responsabilità della
SA

Il contenzioso origina da un intervento di consolidamento del
centro abitato di un comune collinare, che aveva comportato scavi
eseguiti a ridosso di un edificio privato. Il proprietario
dell’immobile, in parte crollato già durante l’esecuzione dei
lavori e definitivamente collassato il mese successivo, ha
convenuto in giudizio sia l’impresa esecutrice che la stazione
appaltante (Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico), chiedendo il risarcimento dei
danni
.

L’impresa ha sostenuto di aver operato nel rispetto delle
indicazioni ricevute e ha attribuito l’evento alle condizioni
precarie dell’edificio e alle abbondanti piogge. L’ente pubblico, a
sua volta, ha eccepito il difetto di legittimazione e ha contestato
qualsiasi responsabilità.

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Tesi che non ha convinto il giudice, che ha invece riconoscito
la responsabilità dell’impresa e dell’ente appaltante.





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