2 Agosto 2025
INPS: Decontribuzione Sud – chiarimenti sulla qualificazione di PMI


L’INPS, con il messaggio n. 2398 del 30 luglio 2025, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla qualificazione di microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI), al fine dell’applicazione dell’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, prevista dall’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).

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Secondo l’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L’articolo 1 del citato allegato I al regolamento (UE) 2014/651, prevede quanto segue:

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”.

Il successivo articolo 2, paragrafo 1, stabilisce, inoltre, che: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

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Dal quadro normativo delineato si evince che la definizione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:

  • il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;
  • il fatturato annuo;
  • il totale di bilancio annuo.

In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

  1. meno di 250 occupati;
  2. un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

Ai fini della qualificazione di PMI entrambi i criteri soprariportati devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento.

Al riguardo, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, dispone che:

“1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti […]”.

2. Se un’impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all’articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

Il messaggio fa presente che è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

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In tale ipotesi, rimane in capo al medesimo soggetto l’onere di fornire, laddove venisse richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio sopra illustrate.

 

Fonte: INPS

 


 

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