
Con la sentenza numero 118/2025 che la Consulta ha depositato il 21 luglio, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 del 2015 (lavoratori assunti dal 7 marzo 2015) per i licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, l’ammontare dell’indennità risarcitoria che «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» dell’ultima retribuzione.
Licenziamento illegittimo: cosa cambia per le piccole imprese
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, la norma cessa di avere efficacia immediatamente e non può più essere applicata, neppure nei giudizi in corso (lavoratori assunti dal 7 marzo 2015).
Per i lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 ci sono ancora le 6 mensilità massime.
Da ora in poi, anche nei procedimenti non ancora conclusi, i giudici non saranno più vincolati al limite massimo delle sei mensilità. Potranno quindi stabilire l’indennizzo in misura più ampia, comunque compresa tra le 3 e le 18 mensilità, secondo i criteri già previsti dal Dlgs 23/2015.
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