
Il quadro RU del Modello Redditi 2025, relativo al periodo d’imposta 2024, non presenta particolari novità rispetto all’anno precedente ed è strutturato, come di consueto, in 3 sezioni.
Nella Sezione I vanno indicati i crediti d’imposta. In particolare:
– nel campo RU1 si riporta il codice del credito con la relativa descrizione;
– nel campo RU2 si indica il credito residuo risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente (rinvenibile dal rigo RU12 del Modello Redditi 2024, relativo al 2023);
– nel rigo RU3 va indicato il credito ricevuto, ad esempio in qualità di socio o cessionario del credito; in tal caso, è necessario compilare anche la Sezione III-A;
– nel rigo RU5, i campi da 1 a F2 dettagliano le componenti del campo 3 e vanno compilati con i relativi crediti specifici. Ad esempio, nel campo 1 si indicano i crediti per beni strumentali immateriali “Industria 4.0” realizzati nel 2024, mentre nel campo 2 si riportano quelli relativi a beni immateriali realizzati dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 giugno 2025, purché prenotati entro il 31.12.2024. Il campo 3 raccoglie quindi tutti i crediti maturati nel 2024;
– nel rigo RU6 si indica l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2024;
nel rigo RU12 si riporta il credito residuo da trasferire al rigo RU2 della dichiarazione dell’anno successivo.
La Sezione II è riservata ai crediti per ricerca, sviluppo e innovazione (righi RU100, RU101, RU102), ai crediti per beni strumentali “Industria 4.0” (righi RU130 e RU140) e al bonus per bonifica ambientale (rigo RU160).
La Sezione III è suddivisa in 3 sottosezioni: III-A per i crediti ricevuti, III-B per quelli trasferiti, e III-C per il controllo dei limiti di utilizzo, articolata a sua volta in cinque parti.
Tra i crediti più comuni da indicare nel quadro RU, possono ancora residuare quelli relativi a investimenti in beni strumentali effettuati negli anni precedenti, da utilizzare in compensazione fino al completo esaurimento. Ad esempio, se si dispone ancora di un credito per beni strumentali materiali diversi da quelli indicati negli Allegati A e B (quindi non “Industria 4.0”) relativi al 2022, ai sensi dell’art. 1, c. 1055 L. n. 178/2020, si dovrà indicare il codice tributo “L3” nel rigo RU1, l’importo residuo nel rigo RU2, l’eventuale utilizzo in compensazione nel rigo RU6 e, se residua ancora una parte, il relativo importo nel rigo RU12.
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