21 Agosto 2025
Dentro la dichiarazione – 6 spese per mobili ed elettrodomestici


In connessione a un intervento edilizio, è prevista la possibilità di detrarre il 50% della spesa per l’arredo dell’abitazione, tra cui l’acquisto di armadi, librerie, frigoriferi, forni e altro

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Contributi per le imprese

 

Nuova puntata del nostro viaggio tra le voci presenti in dichiarazione dei redditi, alla scoperta di detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. Stavolta ci dedichiamo al cosiddetto Bonus mobili di elettrodomestici, in vigore dal 2013 e prorogato per tutto il 2025 dall’ultima legge di bilancio.

Il bonus in questione consiste ina una detrazione fiscale del 50% sulle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili sottoposti a interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis del Tuir).
Per il 2024, l’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere collegato a lavori di recupero iniziati a partire dal 1° gennaio 2023 (l’anno precedente all’acquisto).
La detrazione spetta al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Può fruirne però anche il contribuente che ha sostenuto solo una parte delle spese edilizie o che ha pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.

Quali spese rientrano nell’agevolazione?
Il Bonus mobili spetta per acquisti di mobili e grandi elettrodomestici collegati a interventi edilizi su abitazioni, anche realizzati in economia, relativi a:

  • manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale
  • manutenzione straordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • restauro e di risanamento conservativo sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

È importante precisare che il Bonus mobili connesso a interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali vale per i mobili destinati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.
Non rientrano nel bonus interventi come la realizzazione di posti auto o box pertinenziali, misure di sicurezza non inquadrabili tra quelle edilizie previste, o interventi di risparmio energetico (Ecobonus).
L’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici deve essere collegato all’immobile (o sue pertinenze), inteso complessivamente. Quindi, nessun problema se i beni acquistati sono destinati ad ambienti della casa diversi da quelli in cui sono avvenuti gli interventi, oppure nel caso in cui i lavori abbiano interessato una pertinenza (anche autonomamente accatastata) e l’arredamento sia destinato invece all’abitazione.
Il bonus può essere usufruito anche se le spese per l’arredo che sono state sostenute prima di quelle per i lavori edilizi, purché questi siano stati già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data Scia) deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo.

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Che cosa rientra nell’agevolazione
Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi, anche se effettuato all’estero.
A titolo esemplificativo, tra i “mobili” oggetto di agevolazione rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (come ad esempio, il parquet), o di tende e tendaggi.
Per i grandi elettrodomestici il beneficio spetta per l’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. Inoltre, l’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non ne sia ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nell’agevolazione frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, forni a microonde eccetera. Per un elenco completo occorre fare riferimento ai grandi elettrodomestici indicati all’Allegato II del decreto legislativo n. 49/2014.Ricordiamo che nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono ricomprese anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, a condizione che le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

A quanto ammonta la detrazione
La detrazione per il Bonus mobili e grandi elettrodomestici spetta per il 50% delle spese sostenute. Per il 2024 è calcolata su un massimo di 5.000 euro per ogni unità immobiliare o parte comune oggetto di intervento.
Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte. Nel caso di accorpamento di più unità abitative o di suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, il limite di spesa si riferisce alle unità catastali all’inizio dei lavori, non a quelle risultanti dopo eventuali modifiche.
Ai fini della verifica del limite di spesa di 5.000 euro, si deve tenere conto delle eventuali spese già sostenute nell’anno precedente se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno, a condizione che vi sia capienza nel plafond dell’anno corrente. Non si tiene conto, invece, delle eventuali spese sostenute nell’anno 2023 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel 2022 che non sono continuati nel 2023.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo.
A differenza delle detrazioni per i lavori edilizi, la parte di detrazione non fruita non si trasferisce in caso di decesso o cessione dell’immobile. Tuttavia, il contribuente può continuare a fruirne anche se l’immobile viene venduto prima che sia trascorso l’intero periodo di utilizzo della detrazione.

Modalità di pagamento
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, oppure con carte di credito o debito. Sono esclusi pagamenti in contanti, assegni o altri mezzi. Per i bonifici non è necessario utilizzare il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia.
In caso di finanziamento a rate, la detrazione spetta se il finanziatore paga con le stesse modalità e il contribuente conserva la ricevuta. La data di spesa si considera al momento dell’ordine del bonifico, dell’utilizzo della carta o del pagamento da parte della finanziaria. Per la detrazione è necessario conservare fatture o scontrini fiscali (con codice fiscale o riferimenti al pagamento) che specifichino natura, qualità e quantità dei beni acquistati, insieme alla prova di pagamento.
Se fatture e bonifici sono intestati a coniugi diversi, l’agevolazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, annotandolo sulla fattura.
Dal 2018 è prevista la trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore alla F (A per i forni) e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, da effettuare entro 90 giorni dalla fine lavori. Tuttavia, il mancato invio non preclude il diritto alla detrazione.

Per approfondire
Per maggiori dettagli sul beneficio fiscale, è disponibile la guida dell’Agenzia “Bonus Mobili ed Elettrodomestici”, che fa parte della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”.

continua
La prima puntata è dedicata alle spese veterinarie
La seconda puntata è dedicata alle erogazioni liberali a favore di arte, musica e cultura
La terza puntata è dedicata ai trasferimenti per motivi di lavoro
La quarta puntata affronta il tema delle agevolazioni dedicate al mondo della scuola
La quinta puntata è dedicata alle spese universitarie



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