
Le SSD possono accedere a numerose agevolazioni fiscali che riducono significativamente il carico tributario: dalla Legge n. 398/91 alle esenzioni su bollo e registro, ecco come ottimizzare la gestione fiscale della tua società sportiva.
Le società sportive dilettantistiche costituiscono una realtà imprenditoriale in forte crescita nel panorama nazionale, ma spesso i loro amministratori non conoscono appieno le agevolazioni fiscali a disposizione. A differenza delle associazioni sportive, le SSD mantengono la natura commerciale pur potendo accedere a specifici benefici tributari che, se correttamente applicati, possono ridurre significativamente il carico fiscale complessivo.
La normativa riconosce alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro un trattamento fiscale privilegiato attraverso diverse misure: il regime forfettario della Legge n. 398/91, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, le esenzioni dall’imposta di bollo e di registro, oltre a particolari vantaggi in tema di sponsorizzazioni. Con l’evoluzione normativa prevista per il 2025-2026, diventa fondamentale comprendere non solo le opportunità attuali, ma anche i cambiamenti in arrivo per pianificare al meglio la gestione tributaria.
Natura fiscale delle società sportive dilettantistiche
Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative mantengono, dal punto di vista fiscale, la qualifica di enti commerciali ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR. Questa caratteristica le distingue nettamente dalle associazioni sportive dilettantistiche, che invece rientrano tra gli enti non commerciali quando esercitano esclusivamente o principalmente attività non considerate commerciali.
La natura commerciale delle SSD comporta che tutti i ricavi conseguiti costituiscano reddito d’impresa, indipendentemente dalla loro fonte. Tuttavia, il legislatore ha previsto specifiche agevolazioni per riconoscere la funzione sociale svolta da questi enti nel promuovere lo sport dilettantistico.
Nonostante la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021 abbia previsto la possibilità di una lucratività attenuata per le SSD, consentendo una limitata distribuzione di utili ai soci, questa novità deve essere attentamente valutata. L’inclusione della clausola di lucratività attenuata nello statuto potrebbe infatti compromettere l’accesso ad alcune agevolazioni fiscali che richiedono espressamente l’assenza di fini di lucro.
Il regime agevolato della Legge n. 398/91
Il regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/91 rappresenta una delle agevolazioni più significative per le società sportive dilettantistiche. Possono accedervi le SSD che soddisfano contemporaneamente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.
Dal punto di vista soggettivo, è necessario che la società sia priva di scopo di lucro e svolga attività riconosciute come sportive dilettantistiche dall’ordinamento. Il requisito oggettivo è invece legato al fatturato: nel periodo d’imposta precedente, i proventi da attività commerciali non devono aver superato i 400.000 euro.
La soglia dei 400.000 euro deve essere calcolata secondo il criterio di cassa, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 22440/2022. Questo significa che rilevano solo i corrispettivi effettivamente incassati, escludendo le fatture emesse ma non ancora saldate, contrariamente a quanto inizialmente sostenuto dall’Agenzia delle Entrate.
Modalità operative e adempimenti
L’accesso al regime richiede l’esercizio di un’opzione vincolante per almeno un triennio, che deve essere comunicata preventivamente alla SIAE e successivamente all’Agenzia delle Entrate attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Per la determinazione del reddito imponibile IRES, si applica un coefficiente di redditività del 3% su tutti i proventi, ad eccezione delle plusvalenze patrimoniali che rimangono imponibili per l’intero importo. Il reddito così determinato sconta l’aliquota IRES del 24%.
In ambito IVA, le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali beneficiano di una detrazione forfettaria pari al 50% dell’imposta dovuta sulle operazioni attive, mentre per le cessioni di diritti televisivi e radiofonici la percentuale scende al 33,33%.
Semplificazioni amministrative
Il regime n. 398/91 comporta significative esenzioni dagli obblighi contabili e fiscali:
- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili previste dal DPR n. 600/73;
- Eliminazione dell’obbligo di fatturazione per la maggior parte delle operazioni;
- Esonero dalla certificazione dei corrispettivi tramite registratori telematici;
- Liquidazione e versamento IVA trimestrale senza maggiorazione.
Permangono comunque alcuni obblighi specifici, tra cui la numerazione e conservazione delle fatture, la redazione del prospetto riepilogativo secondo il modello ministeriale e la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP.
Decommercializzazione dei corrispettivi specifici
La decommercializzazione ex articoli 148, comma 3, TUIR e 4, comma 4, DPR n. 633/72 rappresenta un beneficio fiscale di particolare rilevanza per le SSD che svolgono attività formative e didattiche. Questa agevolazione consente di considerare fuori dal campo di applicazione sia dell’IRES che dell’IVA i corrispettivi specifici versati da soci, tesserati e altre società sportive affiliate alla medesima federazione.
Rientrano tra i corrispettivi agevolabili le quote di iscrizione a corsi sportivi, gli abbonamenti, le quote di frequenza, nonché specifiche prestazioni come lo stallaggio di cavalli atleti o il rimessaggio di natanti utilizzati per attività sportive.
Requisiti statutari obbligatori
Per accedere alla decommercializzazione, le SSD devono adeguare il proprio statuto alle clausole previste dall’articolo 148, comma 8, TUIR. Tra i requisiti più rilevanti:
- Divieto assoluto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita dell’ente;
- Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe;
- Disciplina uniforme del rapporto associativo con garanzie di democraticità;
- Intrasmissibilità e non rivalutabilità delle partecipazioni sociali.
Questi requisiti possono entrare in contrasto con la disciplina societaria comune, richiedendo un attento bilanciamento nella redazione statutaria. In particolare, il divieto di distribuzione degli utili risulta incompatibile con la clausola di lucratività attenuata introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021.
Evoluzione normativa 2025-2026
Dal 1° gennaio 2026, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021, i corrispettivi specifici passeranno da un regime di esclusione a uno di esenzione IVA. Questa modifica, prorogata più volte, comporterà nuovi adempimenti amministrativi pur mantenendo sostanzialmente inalterati i benefici fiscali per le SSD.
Agevolazioni su imposte indirette
Sotto il profilo delle imposte indirette si possono evidenziare le seguenti agevolazioni
Esenzione dall’imposta di bollo
Le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro godono di esenzione totale dall’imposta di bollo per tutti gli atti, documenti, istanze e contratti posti in essere o richiesti dalle stesse, in base all’articolo 27-bis della Tabella B allegata al DPR n. 642/72.
L’agevolazione ha portata molto ampia e comprende:
- Contratti di locazione o comodato della sede sociale;
- Convenzioni per la gestione di impianti sportivi;
- Pratiche di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
- Comunicazioni camerali e cessioni di quote;
- Certificazioni anagrafiche richieste dalla società.
L’esenzione opera automaticamente per le SSD iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), anche per gli enti di nuova costituzione, come confermato dalla Direzione Regionale Emilia Romagna nel 2019.
Agevolazioni sull’Imposta di Registro
L’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) per gli atti costitutivi e di trasformazione delle SSD. La stessa misura si ritiene applicabile anche alle modifiche statutarie e alle verbalizzazioni degli organi sociali.
Particolare rilievo assume l’esenzione temporanea prevista per le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024 per adeguare gli statuti alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021. Questa agevolazione ha rappresentato un significativo risparmio per le società che hanno dovuto adeguare la propria documentazione societaria alla riforma dello sport.
L’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2021 garantisce una presunzione assoluta di deducibilità per le spese di sponsorizzazione sostenute a favore delle SSD fino all’importo annuo di 200.000 euro. Queste erogazioni sono automaticamente qualificate come spese pubblicitarie anziché di rappresentanza, comportando piena deducibilità fiscale e detraibilità IVA per l’impresa sponsor.
I requisiti essenziali per l’applicazione dell’agevolazione, consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, sono:
- Soggetto beneficiario qualificato come società sportiva dilettantistica;
- Rispetto del limite quantitativo di 200.000 euro annui;
- Finalità promozionale dell’immagine o dei prodotti dello sponsor;
- Effettiva attività promozionale da parte della SSD beneficiaria.
Vantaggi per la società sportiva
Dal lato della società sportiva, i corrispettivi da sponsorizzazione costituiscono ricavi commerciali pienamente imponibili. Tuttavia, se la SSD ha optato per il regime n. 398/91, tali proventi concorrono alla determinazione del reddito forfettario al 3%, risultando così significativamente agevolati.
La qualificazione pubblicitaria delle sponsorizzazioni comporta inoltre l’obbligo di fatturazione elettronica per la SSD, anche se beneficiaria del regime forfettario, trattandosi di una delle operazioni espressamente escluse dalle semplificazioni amministrative.
Gestione IRAP
Le società sportive che applicano il regime agevolato devono determinare l’IRAP con metodo forfettario utilizzando l’apposita sezione V del quadro IC del modello di dichiarazione. La base imponibile è costituita dal reddito d’impresa forfetariamente determinato secondo le regole del regime 398/91, aumentato di:
- Retribuzioni e compensi del personale dipendente;
- Collaborazioni coordinate e continuative, escluse quelle sportive e amministrativo-gestionali sotto gli 85.000 euro annui;
- Prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- Interessi passivi di competenza, compresi quelli nei canoni di leasing.
Le società sportive che non applicano il regime n. 398/91 determinano l’IRAP secondo le regole ordinarie delle società di capitali previste dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997. Come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 29254/2023, non trova applicazione l’articolo 10 dello stesso decreto, riservato agli enti non commerciali.
Limiti all’utilizzo del contante
L’articolo 25, comma 5, della legge n. 133/99 impone alle società sportive dilettantistiche di eseguire tutti i pagamenti e gli incassi superiori a 1.000 euro tramite strumenti tracciabili. Questa soglia risulta più restrittiva rispetto al limite generale antiriciclaggio, attualmente fissato a 5.000 euro.
Gli strumenti ammessi comprendono bonifici bancari o postali, assegni, carte di pagamento, MAV, bollettini postali e tutte le altre modalità che consentono all’Amministrazione finanziaria di effettuare efficaci controlli. La violazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/97, da 250 a 2.000 euro.
Novità importante: dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’abrogazione dell’articolo 25 della legge n. 133/99 operata dal D.Lgs. n. 33/2025, questo specifico limite verrà meno, lasciando spazio alla sola normativa antiriciclaggio generale.
Novità fiscali 2025-2026
Tra le novità di impatto per questo settore segnaliamo, le seguenti.
Abrogazione delle agevolazioni ex Legge 133/99
Il D.Lgs. n. 33/2025 ha disposto l’abrogazione dell’articolo 25 della legge n. 133/99 con effetto dal 1° gennaio 2026. Questa modifica comporta la perdita di due importanti benefici per le SSD in regime n. 398/91:
- Eliminazione della detassazione dei proventi da due eventi annui entro il limite di 51.645,69 euro;
- Rimozione del limite ai pagamenti in contante superiori a 1.000 euro.
La prima modifica rappresenta una perdita significativa per molte società sportive che utilizzavano questa agevolazione per manifestazioni e iniziative promozionali. La seconda, invece, costituisce una semplificazione amministrativa, eliminando un vincolo più restrittivo rispetto alla normativa generale.
Evoluzione del regime IVA
Dal 2025 è già in vigore l’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, che qualifica come esenti IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese da SSD senza scopo di lucro. Questa disposizione rappresenta un’anticipazione del regime che diventerà pienamente operativo dal 2026.
L’esenzione IVA comporta il diritto a non applicare l’imposta sulle prestazioni rese, ma anche l’obbligo di assolvere i relativi adempimenti amministrativi, diversamente dal precedente regime di esclusione che le collocava completamente fuori dal campo di applicazione dell’imposta.
Adempimenti contabili e di bilancio
In quanto società di capitali, le SSD mantengono tutti gli obblighi contabili e societari previsti dal Codice civile, indipendentemente dal regime fiscale adottato:
- Tenuta della contabilità secondo il principio della partita doppia;
- Istituzione dei libri obbligatori sociali e contabili;
- Redazione e approvazione del bilancio d’esercizio;
- Deposito al Registro Imprese nei termini previsti.
Questi adempimenti si aggiungono agli specifici obblighi derivanti dalla natura sportiva dell’ente, come l’iscrizione al RASD e l’affiliazione alle federazioni di riferimento.
Semplificazioni fiscali
Le SSD in regime n. 398/91 beneficiano di significative semplificazioni fiscali che alleggeriscono il carico amministrativo:
- Esonero dalle scritture contabili fiscali (registri IVA, giornale, inventari);
- Liquidazioni IVA trimestrali senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;
- Prospetto riepilogativo semplificato in sostituzione della complessa contabilità fiscale;
- Esonero dalla fatturazione per la maggior parte delle operazioni.
Consigli operativi
Tra i consigli operativi di pianificazione che si possono ipotizzare è importante evidenziare i seguenti.
Pianificazione statutaria
La redazione dello statuto rappresenta un passaggio cruciale per garantire l’accesso alle agevolazioni fiscali. È fondamentale valutare attentamente l’inclusione della clausola di lucratività attenuata prevista dal D.Lgs. n. 36/2021, bilanciando i benefici civilistici con i potenziali svantaggi fiscali.
Per le SSD che intendono beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, lo statuto deve necessariamente includere le clausole previste dall’articolo 148, comma 8, TUIR, anche se incompatibili con alcune previsioni del Codice civile.
Gestione del fatturato
Il monitoraggio costante della soglia dei 400.000 euro è essenziale per mantenere l’accesso al regime n. 398/91. Considerando che il calcolo avviene su base di cassa, è possibile pianificare gli incassi per non superare il limite nell’anno di riferimento.
Particolare attenzione deve essere riservata alla distinzione tra corrispettivi specifici (potenzialmente decommercializzabili) e ricavi commerciali ordinari, che concorrono invece al calcolo della soglia di accesso al regime forfettario.
Le convenzioni di sponsorizzazione devono essere strutturate per garantire all’impresa sponsor la piena deducibilità fiscale. È necessario documentare chiaramente la contropartita promozionale fornita dalla SSD e rispettare il limite annuo di 200.000 euro per ciascun soggetto erogante.
Dal lato della società sportiva, la corretta gestione delle sponsorizzazioni richiede l’emissione di fattura elettronica anche in regime n. 398/91 e la registrazione nel prospetto riepilogativo mensile.
Controlli e verifiche dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate pone particolare attenzione alla verifica dei requisiti sostanziali per l’accesso alle agevolazioni fiscali. I controlli si concentrano principalmente su:
- Effettiva assenza dello scopo di lucro, con particolare riferimento alle eventuali distribuzioni dirette o indirette di utili;
- Coerenza tra attività statutaria e attività effettivamente svolta, verificando che l’attività commerciale rimanga marginale rispetto a quella sportiva;
- Corretto calcolo della soglia dei 400.000 euro, con particolare attenzione al criterio di cassa applicato;
- Rispetto degli obblighi formali, inclusa la corretta tenuta del prospetto riepilogativo e la presentazione delle comunicazioni alla SIAE.
Documentazione da conservare
Per affrontare eventuali verifiche fiscali, le SSD devono conservare accuratamente:
- Statuto aggiornato con tutte le clausole richieste dalla normativa agevolativa;
- Certificato di iscrizione al RASD e documentazione di affiliazione federale;
- Prospetti riepilogativi mensili con evidenza della suddivisione tra diverse tipologie di proventi;
- Rendiconti delle raccolte fondi quando applicabile;
- Contratti di sponsorizzazione con chiara evidenza delle contropartite promozionali.
Fonti normative
- D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello sport)
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Regime forfettario enti associativi)
- Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 25 (Associazioni sportive dilettantistiche)
- Art. 148 TUIR (Decommercializzazione corrispettivi specifici)
- Art. 4 DPR 633/72 (Regime IVA corrispettivi specifici)
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 18/E/2018
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3/E/2024
- Cassazione Civile, Sezione Tributaria, ordinanza n. 22440/2022
- Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 29254/2023
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