In relazione al “nuovo” Patent box (super deduzione 110%), con la risposta a interpello n. 223/2025, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che possono fruire del regime agevolativo ordinario le spese sostenute per il software coperto da copyright anche se non registrato presso la SIAE, fermo restando la necessità di una dichiarazione sostitutiva.
L’art. 6 del DL 146/2021 stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110%.
Viene inoltre disposto che qualora in uno o più periodi d’imposta le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (c.d. “meccanismo premiale”). La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Il primo quesito posto concerne la possibilità di avvalersi dell’agevolazione Patent box con il meccanismo “ordinario” in relazione ai costi sostenuti nel periodo d’imposta per la creazione e lo sviluppo di software protetti da copyright anche se i predetti intangibles non siano stati registrati presso la SIAE.
L’Agenzia delle Entrate rileva che, per quanto rappresentato nella circolare n. 5/2023, anche in assenza della registrazione presso la SIAE, la prova della esistenza del software, la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno, nonché la circostanza per cui la titolarità dei diritti esclusivi su di esso sia in capo al richiedente a titolo originario o derivativo possono risultare da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (da detenere e consegnare all’Amministrazione finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attività istruttoria).
Viene infatti evidenziato che quanto previsto in relazione al c.d. “meccanismo premiale” non si estende alla determinazione del beneficio in via “ordinaria”.
Ciò premesso, nel caso di specie, fermo restando che l’Agenzia non si pronuncia in ordine alle attività agevolabili e ai relativi costi (che esulano dalla sua competenza) e tenuto conto della L. n. 633/41 (c.d. legge sul diritto di autore), secondo le Entrate la società può fruire del beneficio Patent box in relazione alle spese connesse alla creazione e allo sviluppo di software protetti da copyright, qualora risultino rispettati anche tutti gli ulteriori requisiti posti dalle disposizioni che ne regolano il funzionamento, come chiariti con la relativa prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Per l’individuazione dei criteri per l’identificazione e quantificazione di tali spese si applicano le regole previste dal DM 26 maggio 2020, analogamente a quanto previsto per le correlate “attività rilevanti”, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità delle spese (cfr. circolare n. 5/2023).
Il contribuente è comunque tenuto a predisporre una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale ed eventualmente dal prestatore di lavoro, che individui il criterio di ripartizione, oggettivo e verificabile, dei citati costi tra le diverse attività. Come chiarito nella circolare n. 5/2023, non sono dunque ammessi criteri meramente forfetari, ma si richiede che, alla base della costruzione dei driver in questione, vi siano elementi oggettivi e riscontrabili, coerenti con la specifica realtà aziendale del contribuente
L’istante chiede inoltre conferma dell’applicazione del regime premiale nel caso in cui si sia proceduto alla registrazione del software presso la SIAE in una fase successiva al sostenimento dei costi per la creazione e lo sviluppo di software protetti da copyright.
Al riguardo, viene richiamata la circolare n. 5/2023, la quale ha chiarito che la registrazione presso la SIAE ha rilievo ai fini dell’applicazione del meccanismo premiale e che detta registrazione ha natura meramente dichiarativa. Pertanto, secondo l’Agenzia, nell’ipotesi in cui un software che già sia in uso, e per il quale si sia già fruito del beneficio Patent box in via ordinaria, venisse registrato in un periodo d’imposta successivo, è consentito l’accesso alla c.d. “recapture” a partire dalla data di registrazione, fermo restando il rispetto delle previsioni normative.
Resta comunque ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi anche provando l’avvenuta registrazione presso altri enti o organismi pubblici, purché la stessa produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la SIAE (cfr. circ. n. 5/2023).
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link