24 Agosto 2025
CIGS 2025: le nuove istruzioni per aree di crisi, moda ed emergenze climatiche


La circolare INPS n. 121 del 13 agosto 2025 fornisce un quadro organico delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 92/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2025, in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito per alcuni settori e tipologie di imprese .

Una sezione è dedicata alle istruzioni  per il settore moda e pelletterie legate alle recenti modifiche dei codici ATECO e viene fornito in allegato l’elenco delle corrispondenze tra ATECO 2007 e ATECO 2025

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Vediamo di seguito il riepilogo delle misure e una tabella di sintesi delle indicazioni operative per l’utilizzo da parte dei datori di lavoro.

QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE

1) CIGS aree di crisi complessa e grandi gruppi

 In primo luogo, viene confermato l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro che ricorrono alla Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) nelle aree di crisi industriale complessa,  con l’obiettivo di favorire la reindustrializzazione. 

L’esonero è riconosciuto per l’intero anno 2025, ma si interrompe in caso di attivazione di procedure di licenziamento collettivo. 

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La norma prevede inoltre che  i grandi gruppi di imprese con almeno mille dipendenti possono:

  • accedere a ulteriori periodi di CIGS fino al 31 dicembre 2027.
  • con la possibilità di riduzione dell’orario di lavoro anche fino al 100% dell’orario complessivo,
  •  a fronte di specifici accordi sindacali in sede  ministeriale.

ATTENZIONE :  Per tali aziende, è richiesto il versamento del contributo addizionale secondo la disciplina ordinaria.

2) Cessioni di azienda, imprese confiscate, proroga settore moda ATECO

Particolare attenzione è rivolta ai lavoratori coinvolti in processi di cessione o cessazione dell’attività produttiva. 

È infatti previsto un ulteriore periodo di CIGS fino a sei mesi, subordinato alla presenza di prospettive concrete di rapida cessione e riassorbimento occupazionale. La circolare specifica che in tali casi i lavoratori sospesi possono decadere dal trattamento in caso di rifiuto di corsi di formazione o offerte di lavoro congrue, con criteri legati alla distanza e ai tempi di percorrenza. 

Per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, è stato incrementato il limite di spesa destinato ai trattamenti di integrazione salariale, così da garantire la continuità occupazionale nelle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria. 

Ulteriori interventi riguardano la filiera produttiva della moda, comprendente tessile, abbigliamento, calzaturiero, pelletteria e settori affini. Per tali comparti è prevista la proroga fino a dodici settimane della cassa integrazione in deroga, accessibile anche in caso di esaurimento degli ordinari strumenti di sostegno. 

La misura si applica alle imprese fino a 15 dipendenti ed è accompagnata da istruzioni specifiche per l’individuazione dei codici ATECO aggiornati al 2025.

Per questo settore la scadenza in caso di interruzioni già iniziate prima della pubblicazione della circolare è fissata al 12 settembre 2025 

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Inoltre, viene introdotta la possibilità di pagamento diretto da parte dell’INPS anche in assenza di difficoltà finanziarie del datore di lavoro, semplificando le procedure e ampliando le tutele.

3) Emergenze climatiche e settore agricolo

L’ultima  parte della circolare è dedicata agli interventi straordinari connessi alle emergenze climatiche. Per i settori edile, lapideo e dell’escavazione viene riconosciuta la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) in caso di eventi oggettivamente non evitabili, come le straordinarie ondate di calore, senza che tali periodi rientrino nei limiti massimi previsti. Anche in questo caso non è dovuto il contributo addizionale e le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo all’evento. Parallelamente, sono state introdotte novità rilevanti per la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA), ora estesa anche agli operai a tempo determinato e applicabile non solo in caso di sospensione totale, ma anche di riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. La misura, valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, non richiede il raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative ed è erogata direttamente dall’INPS. Inoltre, i periodi coperti non incidono sul calcolo delle 90 giornate massime annue, risultando pertanto più favorevoli ai lavoratori. 

Per entrambe le misure climatiche, la legge ha stanziato complessivamente 33 milioni di euro, suddivisi tra CIGO e CISOA, con l’INPS incaricato del monitoraggio e della gestione delle risorse.

4) Tabella scadenze, codici Uniemens. pagamenti

Misura Periodo/Durata Destinatari Codici / Flussi Domanda / Scadenze Pagamento Note
CIGS – aree di crisi industriale complessa 01/01/2025 – 31/12/2025 Imprese ubicate in aree di crisi industriale complessa Esonero contributo addizionale Iter CIGS ordinario Secondo regime CIGS Decade se avviati licenziamenti collettivi
CIGS – gruppi di imprese ≥1000 Fino al 31/12/2027 Gruppi con ≥1000 dipendenti (accordo quadro) Evento 163 • UNI41 • Conguaglio L148 • Addizionale E616 Invio dati entro fine 2° mese o 60 gg dall’autorizzazione Anticipo + conguaglio o diretto INPS Riduzione orario fino al 100% su accordi
CIGS per cessazione con prospettive di cessione Max 6 mesi (2025) Imprese in cessazione con prospettive di rapida cessione Evento 164 • UNI41 Termini art. 7, c.5-bis, D.Lgs. 148/2015 Diretto INPS Decadenza se rifiuto formazione/lavoro (≤50 km/80′)
CIGS imprese sequestrate/confiscate 2025–2026 Aziende in amministrazione giudiziaria Modalità previgenti Iter già in uso Come da prassi Tetto di spesa aumentato
Settore moda – ulteriori 12 settimane 01/02/2025 – 31/12/2025 Industria/Artigianato ≤15 addetti (codici ATECO 2025) Evento 703 • Causale “Settore moda proroga ex DL 92/2025” Piattaforma OMNIA IS • Entro 15 gg dall’inizio
Prima applicazione: entro 30 gg dalla pubblicazione (12 settembre 2025)
Diretto INPS anche senza difficoltà finanziarie No contributo addizionale • Periodi neutralizzati • Informativa sindacale semplificata
CIGO EONE (edile, lapideo, escavazioni) 01/07/2025 – 31/12/2025 Datori rientranti in CIGO per i settori indicati Conguaglio L149 (oltre 52 settimane) Domanda entro fine mese successivo all’evento Anticipo + conguaglio o diretto INPS Fuori dal conteggio limite biennale • No contributo addizionale
CISOA (OTI/OTD) – eventi meteo 01/07/2025 – 31/12/2025 Operai agricoli TI e TD; ammessa riduzione metà orario Causali: “CISOA a riduzione” / “CISOA a sospensione ex DL 92/2025” • PosAgri: OTI=7, OTD=8 Entro 15 gg dall’evento
Prima applicazione: entro 30 gg dalla pubblicazione (12 settembre 2025)
Diretto INPS Non conteggiate le 90 giornate • Equiparate a lavoro per disoccupazione agricola



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