
L’adesione della casa madre al regime di gruppo IVA pezza l’unitarietà soggettiva anche tra le succursali e le operazioni tra branch diventano rilevanti.
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 216/2025 ha chiarito definitivamente un principio di fondamentale importanza per le multinazionali operanti in Europa: l’adesione della casa madre a un Gruppo IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea ha l’effetto di far venire meno l’identità soggettiva con le sue stabili organizzazioni, rendendo potenzialmente imponibili operazioni che prima erano escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
Il principio generale che regolava tradizionalmente questi rapporti, basato sulla sentenza FCE Bank della Corte di Giustizia UE, stabiliva l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA per le prestazioni scambiate tra centri di attività appartenenti allo stesso soggetto giuridico. Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale europea, culminata con le sentenze Skandia e Danske Bank, ha introdotto importanti eccezioni che il legislatore italiano ha recepito attraverso l’articolo 70-quinquies del DPR 633/72.
Questa decisione rappresenta un’evoluzione significativa della giurisprudenza europea e della prassi nazionale, con implicazioni dirette per migliaia di imprese che operano attraverso stabili organizzazioni in più Stati membri. La nuova interpretazione modifica radicalmente l’approccio fiscale alle operazioni infragruppo tra branch, richiedendo una completa revisione delle strategie di compliance IVA.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
La fattispecie oggetto della Risposta n. 216/2025 riguarda una struttura societaria complessa caratterizzata da:
ALFA (casa madre di diritto estero) con due stabili organizzazioni:
ALFA1: stabile organizzazione italiana;
ALFA2: stabile organizzazione nel Regno Unito.
ALFA2 fornisce servizi di Information Technology e back office a ALFA1 sulla base di un contratto “Intragroup Services Agreement”. La peculiarità del caso risiede nel fatto che la casa madre ALFA è entrata a far parte di un Gruppo IVA costituito in un Paese UE, mentre ALFA1 ha optato per la dispensa dagli adempimenti ex articolo 36-bis del DPR 633/72 e non ha diritto a detrarre l’IVA.
L’istante sosteneva che i principi della sentenza Skandia dovessero applicarsi soltanto ai soggetti direttamente coinvolti nella singola operazione. Secondo questa interpretazione, poiché la casa madre non interviene come prestatore o committente nei servizi tra ALFA1 e ALFA2, la sua appartenenza a un Gruppo IVA UE non dovrebbe influire sull’unitarietà soggettiva delle succursali.
I principi giuridici di riferimento
La sentenza della Corte di Giustizia UE FCE Bank (causa C-210/04) ha stabilito che le prestazioni scambiate tra due centri di attività stabile appartenenti allo stesso soggetto giuridico sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza di alterità soggettiva. Questo principio si basa sul riconoscimento che tali stabilimenti rappresentano un…
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