
Lo schema di decreto sul Conto termico 3.0, approvato il 5
agosto scorso, introduce una disciplina specifica per le imprese,
contenuta negli articoli 24-27 del Titolo V. La nuova sezione
stabilisce obiettivi misurabili, criteri di spesa dettagliati e
un’intensità di aiuto modulata in base alla dimensione aziendale e
all’impatto degli interventi. Nel regime precedente, le imprese non
avevano un capitolo normativo dedicato, ma erano trattate come
parte della platea generica dei soggetti privati.
Pur restando l’incentivo destinato, in via generale, alle
amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati – come previsto
dagli articoli 4 e 7 – questi ultimi sono ora distinti in una
sottocategoria dedicata alle realtà produttive, per le quali sono
fissati requisiti e limitazioni specifici per l’accesso al
beneficio.
Cosa si intende per “impresa”
Lo schema di decreto introduce una definizione puntuale di
“impresa” all’art. 2, nell’ambito delle definizioni:
“Impresa – qualsiasi entità che eserciti un’attività economica,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di
finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In
particolare, sono considerate tali le entità che esercitano
un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o
familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano
regolarmente un’attività economica. Tra le imprese di cui al
precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma
aggregata, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le
società di scopo e i consorzi”.
Si tratta, quindi, di una definizione molto ampia, che include
anche entità familiari che esercitano attività economiche, pure in
forma non professionale.
I paletti per le imprese
Il Titolo V del decreto contiene un quadro di requisiti, spese
ammissibili e intensità degli incentivi specificamente calibrato
per il settore produttivo, più restrittivo rispetto a quello
disponibile per i soggetti privati diversi dalle imprese.
L’art. 25 stabilisce, infatti, che, per essere ammissibili, gli
interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese devono
garantire una riduzione della domanda di energia primaria di almeno
il 10% rispetto alla situazione pre-intervento, che sale al 20% nel
caso di interventi combinati su più componenti
(“multi-intervento”). Tale requisito deve essere certificato da un
tecnico abilitato, con dichiarazione asseverata.
La verifica di questi parametri avviene tramite Attestato di
prestazione energetica (APE), redatto secondo l’art. 6 del D.Lgs.
192/2005, sia ante che post-intervento.
Per le imprese non sono ammessi agli incentivi:
• Gli interventi che prevedono l’installazione di
apparecchiature alimentate a combustibili fossili, incluso il gas
naturale;
• Gli interventi per i quali, prima dell’avvio dei lavori, non
sia stata presentata richiesta preliminare di accesso agli
incentivi, comprensiva almeno di:
- nome e dimensioni dell’impresa;
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio e
fine; - ubicazione del progetto;
- elenco dei costi del progetto;
- tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo
rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del
finanziamento pubblico richiesto.
L’art. 26 disciplina poi le spese ammissibili, escludendo quelle
non direttamente collegate al miglioramento delle prestazioni
energetiche o ambientali.
Per le PMI è riconosciuta la possibilità di includere tra i
costi incentivabili anche la redazione dell’APE ante e
post-intervento. L’elenco dettagliato delle spese sarà definito dal
GSE nelle Regole Applicative.
Solo per le aziende agricole e le imprese del settore forestale è
ammessa, oltre alla sostituzione, anche l’installazione di impianti
di climatizzazione invernale alimentati a biomassa, secondo quanto
previsto negli allegati I e II. Sempre per esse è ammessa
all’incentivo, oltre alla sostituzione, anche l’installazione di
impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle
serre e dei fabbricati rurali esistenti, o per la produzione di
energia termica destinata a processi produttivi o alla rete di
teleriscaldamento/teleraffreddamento, con generatori alimentati a
biomassa. Sono inclusi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di
calore, unitamente all’installazione di sistemi di
contabilizzazione del calore per impianti con potenza termica utile
> 200 kW.
Intensità massima degli incentivi per le imprese
Mentre, per i soggetti privati, lo schema di decreto specifica
che l’incentivo può raggiungere la misura massima del 65% delle
spese sostenute, per le imprese viene introdotto un meccanismo più
complesso.
L’articolo 27 dello schema di decreto definisce, infatti, le
intensità massime degli incentivi, specificando che, per gli
interventi di cui all’articolo 5, relativi a opere di piccole
dimensioni finalizzate all’incremento dell’efficienza energetica,
il contributo non può superare il 25% dei costi ammissibili,
percentuale che sale al 30% nel caso di interventi combinati su più
componenti (“multi-intervento”). A queste percentuali possono
aggiungersi alcune maggiorazioni: il 20% in più per le piccole
imprese, il 10% per le medie, il 15% per interventi realizzati in
zone assistite, il 5% se ricorrono le condizioni previste
dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, e il 15%
qualora il miglioramento della prestazione energetica superi il
40%.
Ne deriva, quindi, che, nell’ambito degli interventi relativi a
opere di piccole dimensioni finalizzate all’incremento
dell’efficienza energetica negli edifici, nella migliore delle
ipotesi l’incentivo può raggiungere la misura del 50% (caso dei
multi-interventi realizzati da piccole imprese).
Per gli interventi previsti dall’articolo 8, che riguardano la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili in opere di
piccole dimensioni, l’intensità massima dell’incentivo è fissata al
45%, con la possibilità di incrementarla di ulteriori 20 punti
percentuali per le piccole imprese e di 10 punti per le medie.
Dunque, in sintesi, in tale ambito, la misura massima
dell’incentivo, pari al 65% come per i soggetti privati, può essere
raggiunta solo dalle piccole imprese.
In tutti i casi, per le imprese, gli incentivi possono essere
cumulati con altri aiuti di Stato, purché tale cumulo non comporti
il superamento delle intensità massime stabilite.
Nota: si specifica che le considerazioni
riportate si riferiscono alla lettura della bozza di decreto
pubblicata il 5 agosto 2025, in attesa della versione definitiva e
della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali e contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link