25 Agosto 2025
L’Agenzia delle Entrate esclude le agevolazioni sulla scissione basandosi su norme non più attuali


Peccato, però, che l’articolo del Codice Civile a fondamento del proprio convincimento è stato modificato dal D. Lgs. 88/2025, con decorrenza dal giorno 8 luglio 2025, inserendo al suo interno la possibilità di realizzare operazioni di scissione con scorporo a favore anche di beneficiarie pre-esistenti.

Il caso.

L’art. 51 del Decreto Legislativo 19/2023, in adempimento alla Direttiva UE 2019/2121, ha introdotto nel nostro sistema giuridico l’articolo 2506.1 che norma la scissione mediante scorporo. Con questa operazione la società scissa assegna una parte del proprio patrimonio a favore di un’altra società e le azioni o le quote vengono assegnate alla società scissa stessa e non ai soci di quest’ultima, come avviene abitualmente nella scissione normale già ampiamente normata dal nostro Codice Civile.
A seguito di questa innovazione normativa è stata introdotta anche la relativa disciplina fiscale, attraverso l’inserimento nell’articolo 173 del Tuir del comma 15 ter, il quale contiene una serie di limitazioni alla fruizione del beneficio della neutralità della scissione con scorporo, rispetto a quella più ampia prevista per la scissione ordinaria.

L’errore compiuto dall’Agenzia delle Entrate non è nella lettura della normativa in sé, ma piuttosto nel lasso temporale in cui questa lettura è avvenuta. La formulazione originaria dell’articolo 2506.1 del C.c., in effetti, prevedeva che la scissione mediante scorporo potesse avvenire solo a favore di nuove società e non a favore di beneficiarie pre-esistenti. Tuttavia, come è già stato detto, il D. Lgs. 88/2025, ha aperto la possibilità, a far data dal giorno 8 luglio 2025, di realizzare scissioni con scorporo anche a favore di società pre esistenti.  

Nell’ambito primigenio, dunque, si colloca la risposta in commento fornita dall’Agenzia delle Entrate la quale esclude qualsiasi agevolazione fiscale alla scissione con scorporo a favore di società pre esistenti per il semplice fatto che la norma civilistica, per l’appunto, non contiene la previsione di realizzare tali operazioni.

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

Il peccato commesso, dunque, potrebbe attenere a quello della svista, avendo pubblicato la risposta successivamente alla modifica normativa, non verificandone l’attualità.

Conclusione.

Sulla base delle modifiche intervenute, smentendo la risposta n. 225/2025, si può dunque affermare che le agevolazioni contenute nell’art. 173 comma 15-ter del Tuir si possono applicare anche alle scissioni con scorporo nelle quali la beneficiaria è una società pre esistente,  in considerazione del fatto che l’art. 2506.1 del Codice Civile ammette la realizzazione anche di tale tipo di scissione.  

 

 

Opportunità uniche acquisto in asta

 ribassi fino al 70%

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta