
I titolari di partita Iva soggetti Isa, che lo scorso anno non avevano aderito al concordato preventivo biennale, hanno la possibilità di aderire per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Una delle novità più importanti dell’istituto è la possibilità di accedere al ravvedimento speciale per i prossimi due anni. Si tratta di un’opportunità che potrebbe rendere particolarmente appetibile l’adesione – o almeno costituire uno degli elementi più importanti sui quali basare questa scelta.
Grazie al concordato preventivo biennale il contribuente riceve una proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, nella quale è indicato il reddito derivato dall’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni che verrà utilizzato per determinare le imposte e l’Irap da versare. Decidere se aderire o meno all’istituto non ha alcun impatto diretto ai fini dell’Iva.
I soggetti interessati dal concordato preventivo biennale
In linea strettamente teorica, a essere interessati all’adesione al concordato preventivo biennale 2025 sono:
- i lavoratori autonomi;
- i liberi professionisti;
- le imprese di minori dimensioni.
Stiamo parlando, in altre parole, dei titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo che scaturiscono da attività effettuate nel territorio italiano.
Possono aderire a questo istituto i soggetti Irpef e quelli Ires. In altre parole, i titolari di partita Iva che applicano gli Isa. Non deve sussistere una causa di esclusione dalla loro applicazione per il periodo precedente a quello in cui viene applicato il concordato.
Regime forfettario escluso dal concordato
A differenza di quanto è stato previsto nel 2024, i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario non possono aderire all’istituto quest’anno: il legislatore ha deciso di escludere questi soggetti dalla platea dei potenziali beneficiari.
Questo significa che la sperimentazione che è stata avviata nel corso del 2024 e che lo scorso anno ha permesso di accedere a questo istituto non è stata confermata per il 2025, andando a chiudere definitivamente questa possibilità. I forfettari, in altre parole, possono beneficiare unicamente della flat tax prevista normalmente per il loro regime fiscale.
Modalità e tempistiche per aderire
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 195422 del 24 aprile 2025, ha stabilito che i contribuenti hanno la possibilità di aderire al concordato preventivo utilizzando due diverse modalità entro il 30 settembre 2025:
- attraverso la dichiarazione dei redditi e gli Isa;
- utilizzando il modello Cpb accompagnato unicamente dal frontespizio del Modello Redditi 2025 – deve essere utilizzato lo stesso sistema telematico che è stato impiegato per la dichiarazione annuale.
Inizialmente la deadline per aderire al concordato preventivo biennale era stata fissata al 31 luglio 2025, ma attraverso il Dlgs n. 81/2025 il termine è stato prorogato al 30 settembre.
Come vengono fatti i calcoli
Per determinare il reddito sul quale calcolare le imposte che il contribuente deve versare si partirà prendendo in considerazione i dati che il contribuente ha dichiarato per il periodo d’imposta 2024 – almeno quelli che sono stati inseriti all’interno dei modelli Isa.
Le informazioni costituiscono la base iniziale sulla quale viene effettuata una valutazione economica delle performance fiscali che il contribuente è riuscito a ottenere lo scorso anno.
Il passo successivo è quello di verificare la coerenza dei dati dichiarati con i parametri di settore e integrare le previsioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026, in modo da riuscire a redigere una proposta il più possibile allineata con quella che potrebbe essere la futura realtà economica.
La proposta può essere adeguata
Nel corso della compilazione dei dati nel software dedicato, il contribuente può comunicare all’Agenzia delle Entrate gli eventi straordinari che potrebbero aver avuto un impatto significativo sull’andamento dell’attività economica.
L’Ade prenderà in considerazione queste osservazioni e rimodulerà in modo più accurato la proposta del concordato preventivo biennale.
È importante che il contribuente segnali eventuali situazioni straordinarie che nel corso del periodo d’imposta in chiusura al 31 dicembre 2025 e prima che venga calcolata la proposta abbiano portato alla chiusura dell’attività per un periodo significativo.
Stiamo pensando a eventi che possano aver determinato la sospensione dell’attività per un periodo pari o superiore a 30 giorni.
Proporzionalmente alla sua durata. la proposta potrà essere calibrata come segue:
- 10% nel caso in cui la chiusura sia stata compresa tra 30 e 60 giorni;
- 20% nel caso in cui la chiusura sia stata compresa tra 60 e 120 giorni;
- 30% nel caso in cui la chiusura sia stata compresa oltre i 120 giorni.
Gli eventi straordinari a cui ci si riferisce sono gli stessi che, nel caso in cui si dovessero verificare nel periodo in cui il concordato preventivo biennale ha efficacia, portano a una cessazione anticipata dell’istituto nel caso in cui dovessero provocare una riduzione della base imponibile superiore al 30%.
Quando scatta la revoca del concordato preventivo biennale
Una volta che la proposta al concordato preventivo biennale 2025/2026 è stata accettata, può essere revocata unicamente in modalità telematica, rispettando le stesse scadenze previste per l’adesione iniziale.
I diretti interessati per la revoca devono compilare il Modello Cpb 2025/2026, al cui interno devono inserire:
- il codice Isa applicabile;
- il codice dell’attività economica svolta;
- il tipo di reddito (1 per attività d’impresa, 2 per lavoro autonomo).
Per trasmettere l’istanza di revoca è necessario effettuare in invio separato, allegando al frontespizio del Modello Redditi 2025 nel quale sarà necessario barrare la casella Comunicazione Cpb. È inoltre necessario indicare il codice 2, corrispondente alla voce Revoca.
Reddito concordato: quali limiti ha la proposta
Il Decreto correttivo 81/2025 ha stabilito quali debbano essere i tetti massimi per la proposta di reddito concordato: non deve superare una certa percentuale del reddito dichiarato dal contribuente nel corso dell’anno precedente a quello a cui si riferisce la proposta.
A determinare i limiti percentuali entro i quali la proposta si deve muovere è l’affidabilità fiscale che il contribuente ha ottenuto nel periodo d’imposta precedente:
- 10% con un’affidabilità pari a 10:;
- 15% con un’affidabilità compresa tra 9 e 9,99;
- 25% con un’affidabilità compresa tra 8 e 8,99.
I limiti non si applicano nel caso in cui la proposta dovesse risultare inferiore ai valori di riferimento settoriali.
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