
Al momento del decesso del contribuente titolare della detrazione, gli eredi subentrano non solo nei diritti patrimoniali, ma anche negli obblighi dichiarativi. In concreto, essi sono chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius, utilizzando il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche, a seconda della tipologia di redditi da dichiarare.
Oltre a dover dichiarare i proventi eventualmente percepiti dal defunto nell’anno di riferimento, gli eredi possono trovarsi a dover gestire anche plusvalenze derivanti dalla cessione di beni ereditati o altre fonti reddituali rilevanti ai fini IRPEF. In aggiunta, resta ferma l’applicazione dell’imposta di successione, commisurata al valore complessivo dell’asse ereditario.
Subentro nelle detrazioni: il principio della detenzione del bene
Le detrazioni per ristrutturazioni non ancora utilizzate dal contribuente defunto non si estinguono automaticamente, ma possono essere trasferite agli eredi. Condizione imprescindibile, tuttavia, è che questi ultimi siano titolari della detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Ciò significa che soltanto chi, alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, risulta poter disporre concretamente dell’immobile, potrà beneficiare delle rate residue. L’utilizzo effettivo, dunque, prevale sul mero diritto di proprietà: se l’immobile risulta concesso in locazione o in comodato, il diritto alla detrazione non si trasmette.
Documentazione e requisiti formali
Il subentro presuppone la corretta conservazione della documentazione che prova le spese sostenute dal de cuius. Sono essenziali:
Ripartizione delle spese tra coniugi ed eredi
Se i lavori erano stati sostenuti da entrambi i coniugi, la detrazione segue la quota di spesa imputabile a ciascuno. Qualora, invece, il de cuius avesse sostenuto integralmente l’onere, l’erede che assume la detenzione dell’immobile subentra nel beneficio per le rate residue. In caso di più eredi, la detrazione viene suddivisa in parti uguali, salvo che uno solo risulti residente e detentore dell’immobile: in tale ipotesi, l’intero beneficio spetta esclusivamente a quest’ultimo.
Limiti e casi di esclusione
La disciplina vigente individua specifiche ipotesi in cui la detrazione non può essere riconosciuta:
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