
La guida per accedere al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, con aliquote fino al 70% e procedure semplificate per il 2025.
Il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno rappresenta una delle più importanti agevolazioni fiscali per le imprese che investono nel Sud Italia. Con la proroga al 2025 prevista dalla Legge n. 207/2024, le aziende possono beneficiare di un credito d’imposta fino al 70% per investimenti produttivi nelle regioni meridionali. Questa misura, introdotta dall’articolo 16 del Decreto Legge n. 124/2023, offre concrete opportunità di crescita per le imprese che scelgono di investire o consolidare la propria presenza nel Mezzogiorno.
La ZES unica del Mezzogiorno comprende otto regioni strategiche – Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e alcune zone dell’Abruzzo – creando un’area economica speciale di oltre 20 milioni di abitanti con notevoli vantaggi competitivi per gli investitori.
Chi può accedere al bonus investimenti ZES unica
L’agevolazione fiscale ZES unica è destinata a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dal regime contabile utilizzato. Possono beneficiare del credito d’imposta sia le aziende già operative nel territorio sia quelle che decidono di insediarsi per la prima volta nella zona economica speciale.
Una caratteristica importante della misura è la flessibilità territoriale: anche le società con sede legale al di fuori della ZES unica possono richiedere l’agevolazione, purché destinino gli investimenti a strutture produttive localizzate all’interno del territorio agevolato. Questa disposizione facilita l’espansione geografica delle imprese verso il Mezzogiorno.
Soggetti esclusi dall’agevolazione
Non possono accedere al credito d’imposta per investimenti meridionali le imprese che operano in settori specifici considerati sensibili dalla normativa europea. L’esclusione riguarda l’industria siderurgica, carbonifera e del lignite, i trasporti e le relative infrastrutture, la produzione e distribuzione di energia, la banda larga e i settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Sono inoltre escluse le imprese in stato di liquidazione, scioglimento o quelle classificate come “imprese in difficoltà” secondo la definizione del Regolamento UE n. 651/2014. Questa limitazione garantisce che le risorse pubbliche siano destinate ad aziende con solide prospettive di crescita e sviluppo.
Territorio e periodo di validità degli incentivi
Il bonus ZES unica Mezzogiorno copre un territorio strategicamente importante per lo sviluppo economico nazionale. Le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise rientrano completamente nelle zone assistite, mentre per l’Abruzzo sono incluse solo le aree specificamente individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Tempistiche per gli investimenti 2025
Per il 2025, gli investimenti agevolabili nella ZES unica devono essere effettuati nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 15 novembre 2025. La determinazione del momento di effettuazione dell’investimento segue i criteri stabiliti dall’articolo 109 del TUIR: per i beni mobili si considera la data di consegna o spedizione, per gli immobili la stipulazione dell’atto, per i servizi il completamento delle prestazioni.
È fondamentale rispettare questa scadenza poiché investimenti realizzati oltre il 15 novembre 2025 non potranno beneficiare dell’agevolazione, indipendentemente da eventuali ordini o acconti versati in precedenza.
Investimenti ammessi e calcolo del credito
Gli investimenti produttivi agevolati devono far parte di un progetto di investimento iniziale e riguardare l’acquisizione di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nella ZES unica. Sono inclusi anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, purché il loro valore non superi il 50% dell’investimento complessivo.
Una novità importante riguarda i beni immobili strumentali: sono agevolabili anche se già utilizzati in precedenza per attività economiche, ampliando significativamente le possibilità di investimento delle imprese.
Limiti e soglie per l’agevolazione
Il credito d’imposta ZES unica è calcolato su un importo massimo di 100 milioni di euro per progetto di investimento. Non sono agevolabili progetti inferiori a 200.000 euro, garantendo che le risorse siano concentrate su investimenti di dimensioni significative.
Per gli investimenti in locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, escludendo le spese di manutenzione. Sono esclusi dall’agevolazione i beni destinati direttamente alla vendita, quelli trasformati per ottenere prodotti commerciali e i materiali di consumo.
Aliquote del credito d’imposta per regione e dimensione aziendale
Le aliquote del bonus investimenti ZES variano in base alla regione, alla dimensione dell’impresa e all’ammontare degli investimenti, offrendo maggiori vantaggi alle piccole imprese e ai territori con maggiori difficoltà economiche.
Regioni con aliquote massime
Le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia beneficiano delle aliquote più elevate: 60% per le piccole imprese, 50% per le medie imprese e 40% per le grandi imprese o PMI con investimenti superiori a 50 milioni. La Puglia, nei territori interessati dal Fondo transizione giusta, raggiunge addirittura il 70% per le piccole imprese.
Regioni con aliquote intermedie
Basilicata, Molise e Sardegna applicano aliquote del 50% per le piccole imprese, 40% per le medie e 30% per le grandi. La Sardegna, nelle aree del Fondo transizione giusta, beneficia delle stesse condizioni favorevoli di Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.
Abruzzo: zone assistite specifiche
Le zone assistite dell’Abruzzo, pur facendo parte della ZES unica, applicano aliquote inferiori: 35% per le piccole imprese, 25% per le medie e 15% per le grandi imprese, riflettendo il diverso livello di sviluppo economico della regione.
Tabella di riepilogo
Regioni | Piccole imprese (Max investimento: 50 milioni di euro) |
Medie imprese (Max investimento: 50 milioni di euro) |
Grandi imprese (e PMI per investimenti > 50 milioni di euro) |
---|---|---|---|
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | 60% | 50% | 40% |
Basilicata, Sardegna, Molise | 50% | 40% | 30% |
Abruzzo Solo nei Comuni di riferimento inclusi nelle zone c) della Carta degli Aiuti 2021-2027 |
35% | 25% | 15% |
Procedura di accesso per il 2025
L’accesso al credito d’imposta ZES unica 2025 richiede una procedura specifica articolata in due fasi principali: la comunicazione preventiva e quella integrativa di rendicontazione.
Comunicazione preventiva
Dal 31 marzo al 30 maggio 2025, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando il software “ZESUNICA2025”, indicando l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere entro il 15 novembre 2025. In questa comunicazione possono essere inclusi anche investimenti pluriennali avviati nel 2024 e acconti versati prima del 2025.
Comunicazione integrativa e rendicontazione
La fase conclusiva prevede l’invio di una comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, utilizzando il software “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”. Questa comunicazione attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati e determina l’ammontare definitivo del credito spettante.
L’ammontare massimo del credito fruibile sarà determinato moltiplicando l’importo risultante dalla comunicazione integrativa per una percentuale che l’Agenzia delle Entrate comunicherà in base al rapporto tra le risorse disponibili e le richieste totali.
Utilizzo e caratteristiche fiscali del credito
Il credito d’imposta per investimenti ZES può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare è “7034”, e non si applicano i limiti annuali alle compensazioni previsti dalla normativa generale.
Il credito d’imposta costituisce un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, aumentando quindi il reddito imponibile dell’impresa beneficiaria. Questo aspetto deve essere considerato nella pianificazione fiscale complessiva dell’investimento.
Obblighi di certificazione e controllo
Per il riconoscimento definitivo del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da una certificazione rilasciata dal revisore legale o da un soggetto abilitato alla revisione. Per le imprese non soggette a revisione legale obbligatoria, la certificazione può essere rilasciata da un revisore iscritto nella sezione A del registro previsto dal Decreto Legislativo 39/2010.
Mantenimento dell’attività per cinque anni
Un obbligo fondamentale per mantenere il beneficio è la permanenza dell’attività produttiva nella zona agevolata per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. La violazione di questo requisito comporta la revoca completa dell’agevolazione e l’obbligo di restituzione delle somme utilizzate.
Rideterminazione e revoca del credito
Il credito d’imposta ZES unica può essere rideterminato in specifiche circostanze che ne compromettono la finalità di sviluppo produttivo. La rideterminazione scatta se i beni agevolati non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione.
Analogamente, se entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione i beni sono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa o trasferiti in strutture diverse da quelle che hanno generato il diritto all’agevolazione, il credito deve essere restituito.
Per gli investimenti in locazione finanziaria, queste disposizioni si applicano anche quando non viene esercitato il diritto di riscatto, garantendo la coerenza dell’agevolazione con i suoi obiettivi di sviluppo territoriale.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il bonus investimenti ZES unica presenta un’importante caratteristica di cumulabilità con altre misure agevolative, ampliando le opportunità di ottimizzazione fiscale per le imprese. È possibile cumolare l’agevolazione con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato relativi ai medesimi costi, purché non si superi l’intensità massima consentita dalle discipline europee.
Cumulo con transizione 5.0 e investimenti 4.0
Una previsione espressa consente il cumulo con il bonus investimenti transizione 5.0, offrendo alle imprese un doppio canale di agevolazione per investimenti innovativi. Inoltre, il credito dovrebbe essere cumulabile con il credito d’imposta per investimenti 4.0, trattandosi di una misura di carattere generale non qualificabile come aiuto di Stato.
Adempimenti dichiarativi e codici fiscali
Nella dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta ZES unica va indicato nel quadro RU del modello REDDITI utilizzando il codice credito “T1”. È inoltre necessario compilare il prospetto sugli aiuti di Stato nel quadro RS, specificando il codice aiuto “86”.
Il sistema di agevolazioni si completa con misure specifiche per il settore agricolo e le Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Il credito per il settore agricolo utilizza il codice “U3” e il codice aiuto “89”, mentre per le ZLS si applicano rispettivamente i codici “U4” e “90”.
Prospettive per il 2026
Per il 2026 è previsto uno stanziamento di 682,5 milioni di euro, significativamente inferiore rispetto ai 2,2 miliardi del 2025, segnalando una graduale riduzione dell’intensità dell’intervento. Questo, infatti, potrebbe essere l’ultimo anno di applicazione della misura nella sua forma attuale, in linea con i cicli di programmazione europea. La riduzione del budget potrebbe comportare una revisione delle percentuali attualmente previste (fino al 70%) o l’introduzione di criteri di selezione più stringenti.
Probabilmente, il Governo potrebbe valutare nuove forme di incentivazione per il Mezzogiorno, potenzialmente integrate con i fondi europei del prossimo ciclo di programmazione 2027-2033.
Fonti normative
- Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, articolo 16
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 485-491
- Decreto Ministeriale 17 maggio 2024
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2025, n. 25972
- Regolamento UE 651/2014
- FAQ Agenzia delle Entrate 11 luglio 2024
- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8 luglio 2025, n. 183
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link