28 Agosto 2025
CIGO per emergenze climatiche 2025


Imprese edili, lapidee e di escavazione: CIGO per emergenze climatiche 2025

L’Inps fornisce istruzioni per l’accesso da parte delle imprese appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni al trattamento di cassa integrazione ordinaria per eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, causati da emergenze climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore (INPS – circolare 13 agosto 2025 n. 121)

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I datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, rientranti nel campo di applicazione CIGO, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile (art. 10-bis, co. 1, DL 26 giugno 2025 n. 92 conv. in L 1 agosto 2025 n. 113).

La causale EONE include specificamente le emergenze climatiche e, dunque anche le ondate di calore straordinarie.

In deroga alla disciplina generale, la norma introduce per le imprese dei settori edile, lapideo e delle escavazioni e per il periodo indicato, in relazione alle sospensioni e riduzione dell’attività lavorativa per causali EONE, una deroga ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti.

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Inoltre, non è dovuto il contributo addizionale. Tuttavia, i periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile.

Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non si applica la condizione di un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni nell’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore alla data di presentazione della domanda di concessione.

Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.

La domanda di integrazione salariale deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con le consuete modalità.

In caso di pagamento delle integrazioni salariali da parte del datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, ai fini del conguaglio i flussi Uniemens-PosContributiva devono essere compilati utilizzando il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Inps tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale> / <ConguagliCIG> / <CIGAutorizzata> / <CIGOrd> / <CongCIGOACredito> / <CongCIGOAltre>, deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione “L149”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 92-2025“.

Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, deve essere utilizzato il codice di conguaglio già in uso “L038”.

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Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens- PosContributiva di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS – Circolare 13 agosto 2025, n. 121

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