29 Agosto 2025
Fondi di solidarietà bilaterali: criteri di ripartizione delle risorse


Nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro-Economia), con cui vengono disciplinati i criteri per il trasferimento di una quota parte delle risorse dal fondo di integrazione salariale ai nuovi fondi di solidarietà bilaterali.

Si deve ricordare, in proposito, che la L. n. 203/2024, modificando l’art. 26 del d.lgs. 148/2015, ha previsto che per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti dopo il 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo devono determinare la quota parte delle risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS al bilancio del nuovo fondo. Ciò in quanto, prima della costituzione del fondo, le imprese del settore interessato erano tenute a versare la contribuzione al FIS.

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La quota da trasferire viene determinata nella fase propedeutica all’adozione del decreto istitutivo del fondo e, ove richiesto dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro, è certificata dall’INPS. A tal fine, l’accordo o il contratto collettivo istitutivo del fondo devono prevedere l’esatta indicazione dell’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

L’ammontare delle risorse da trasferire è determinato tenendo conto di due dati: 1) del patrimonio del FIS nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e 2) del rapporto tra i contributi ordinari versati al FIS nell’anno precedente dai datori a cui si riferisce il nuovo fondo e l’ammontare dei contributi ordinari versati nell’anno precedente al FIS.

L’INPS comunica al Ministero se, dalle risultanze della ripartizione, risulti che il fondo di solidarietà bilaterale non sia in grado in grado di erogare l’assegno di integrazione salariale, oppure i casi in cui sia pregiudicato per il FIS il rispetto degli obblighi di bilancio.

Per quanto riguarda i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per i quali è già stato emanato il decreto istitutivo, la quota parte delle risorse da trasferire sarà indicata da appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS.

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