30 Agosto 2025
Bonus edilizi. Certezze e dubbi sulla tutela giudiziale dell’atto di annullamento delle comunicazioni di cessione


In merito alla regolarità dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi agevolati da bonus edilizi, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di intervenire in un momento propedeutico alla trasformazione dell’originario diritto alla detrazione in credito d’imposta: dapprima sospendendo e poi annullando gli effetti delle comunicazioni telematiche riguardanti l’opzione per una delle due forme di fruizione previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020. L’atto di annullamento degli effetti delle comunicazioni ha sempre efficacia impeditivo-estintiva, propria dei “dinieghi” e, quindi, è atto impugnabile. Se questa conclusione è sufficientemente sicura, meritano, invece, delle ulteriori riflessioni i temi della legittimazione attiva e dei motivi spendibili in sede di ricorso…
L’art. 122-bis del D.L. n 34/2020 è stato introdotto a seguito dell’emersione dei primi evidenti segnali di una significativa diffusione di fenomeni di irregolarità nella “circolazione dei crediti d’imposta derivanti dall’effettuazione degli interventi agevolati ai sensi della disciplina del superbonus 110%.
La finalità delle regole contenute nell’art. 122-bis – coerentemente con l’occasione che ne ha giustificato l’introduzione – è stata quella di consentire un controllo anticipato finalizzato ad escludere dalla circolazione i crediti d’imposta potenzialmente riconducibili a vicende irregolari. Infatti, che l’agevolazione disciplinata dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 si manifesta, dapprima, come diritto alla detrazione in capo al soggetto che ha commissionato i lavori; solo successivamente il diritto alla detrazione si trasforma in credito d’imposta in conseguenza dell’opzione per una delle due forme di fruizione previste dall’art. 121 del medesimo decreto. E l’opzione che determina la trasformazione (nonché il mutamento della titolarità della situazione giuridica soggettiva attiva) da detrazione a credito è esercitata mediante una comunicazione telematica.
L’intervento previsto dall’art. 122-bis attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di intervenire nel momento propedeutico, appunto, alla trasformazione dell’originario diritto alla detrazione in credito d’imposta, dapprima sospendendo e poi annullando gli effetti delle comunicazioni.

L’efficacia dell’atto di annullamento (rectius del diniego) assume due diverse forme.

Vi è, infatti, un’efficacia generale – che si verifica, cioè indipendentemente dal fatto che la comunicazione abbia ad oggetto l’opzione per la cessione del credito ovvero quella per lo sconto in fattura – e un’efficacia speciale, riguardante solo la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.

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L’efficacia generale consiste nel fatto che, una volta intervenuto il diniego, ferma restando la detrazione non si realizza la sua trasformazione (cioè non nasce il corrispondente “credito d’imposta”) e non si ha, conseguentemente, il mutamento nella titolarità della situazione giuridica soggettiva (cioè il credito d’imposta non entra nella titolarità del cessionario).

L’efficacia speciale si manifesta, più propriamente, nella perdita dello stesso diritto alla detrazione. In effetti, mentre di norma il diritto alla detrazione sorge (in estrema sintesi) a seguito (i) dell’esecuzione dell’intervento edilizio e (ii) del pagamento del relativo costo secondo modalità specifiche (il c.d. bonifico parlante), ove vi sia l’opzione per lo sconto in fattura, il diritto alla detrazione sorge contestualmente allo sconto, perché tale opzione (complessivamente intesa) è tanto una modalità di pagamento del costo dell’intervento edilizio alternativa al “bonifico parlante” (con conseguente nascita del diritto alla detrazione), quanto, e al tempo stesso, una modalità di fruizione della detrazione mediante trasformazione della stessa e mutamento della sua titolarità. Se viene meno la trasformazione, viene quindi meno anche la detrazione.

L’individuazione di tali forme di efficacia proprie del diniego aiuta a comprendere le ragioni per le quali tale atto deve considerarsi impugnabile.

Questa conclusione appare evidente nel caso in cui l’annullamento produce sia l’effetto generale, sia quello speciale. In tale ipotesi, si ha un vero e proprio diniego del regime agevolativo. Cosicchè appare sufficientemente univoca la riconducibilità dell’atto di annullamento alla species di cui all’art. 19, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 546/1992.
Le medesime conclusioni valgono, a ben vedere, anche nel caso del diniego dotato solo dell’efficacia generale di impedire la fruizione della detrazione mediante cessione. Anche le modalità di fruizione hanno natura agevolativa ed, inoltre, sono uno dei tratti caratteristici e strutturali del regime agevolativo. Impedire la cessione ai sensi dell’art. 121, comma 1, lettera b), D.L. n. 34/2020 corrisponde al diniego dell’agevolazione connotata da quella specifica modalità di fruizione.

La qualificazione dell’atto di annullamento come atto di diniego di agevolazione e, quindi, come atto impugnabile è, pertanto, una conclusione sufficientemente sicura.

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Qualche riflessione in più meritano, viceversa, altri due temi.

Il primo è quello della legittimazione attiva. La comunicazione dell’opzione è un atto del soggetto che avrebbe diritto alla detrazione. L’annullamento di essa dispiega, pertanto, gli effetti nella sfera giuridica di tale soggetto al quale spetta senz’altro la legittimazione a ricorrere.

Ma non appare del tutto infondato affermare che l’annullamento degli effetti della comunicazione si riflette anche nella sfera giuridica del soggetto che, a causa del medesimo, perde la possibilità di diventare titolare del credito. Specialmente nel caso dello sconto in fattura quest’ultimo soggetto aveva certamente organizzato la propria attività in vista della regolazione del prezzo dell’appalto attraverso sconto. Nelle ipotesi di (paventata) illegittimità dell’annullamento, egli ha quindi un interesse qualificato alla tutela della propria sfera giuridica.

Vi è, quindi, una duplice legittimazione alla tutela giurisdizionale, la quale è sicuramente idonea a determinare ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Ci sembra difficile prospettare, invece, che l’interesse alla tutela sia talmente unitario da dar luogo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il secondo tema che merita un accenno è quello dei motivi spendibili in sede di ricorso.

Naturalmente, il ricorrente può contestare l’esistenza, nel merito, dei presupposti dell’annullamento stabiliti dall’art. 122-bis, comma 2, D.L. n. 34/2020. Ed è certo che l’atto, potenzialmente, è censurabile per difetto di motivazione, essendo il relativo obbligo previsto sia, in generale, dall’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, sia, in particolare, anche dall’art. 3.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di attuazione dell’art. 122-bis del D.L. n. 34 del 2020.
Il vero dubbio che si pone attiene all’obbligo del contraddittorio e all’annullabilità dell’atto per violazione dello stesso. È evidente che l’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente riguarda tutti gli atti impugnabili e, quindi, potenzialmente anche quello di annullamento degli effetti della comunicazione. Ed è altresì evidente che tale atto non appartiene alla categoria di quelli automatizzati o semiautomatizzati o di pronta liquidazione. D’altra parte, non si può trascurare che i termini previsti dall’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020 non sono coerenti con quelli che scandiscono il contraddittorio di cui all’art. 6-bis Statuto.
In mancanza di indicazioni normative testuali, l’unica soluzione che sembrerebbe prospettabile è quella di salvaguardare il principio del contraddittorio – che, ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, ha valore ordinamentale – ma all’interno di un quadro temporale coerente con i termini dell’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020.
È evidente che questa soluzione è più di buon senso che giuridica. Inoltre, ci rendiamo conto che resta comunque del tutto vaga la locuzione “quadro temporale coerente” che abbiamo appena utilizzato. Pur consapevoli dei limiti della soluzione proposta, ci sembrerebbe che essa sia da preferirsi sia a quella di ritenere del tutto inapplicabile il principio del contraddittorio (che non avrebbe adeguate basi normative e sarebbe, oggi, a rischio di legittimità costituzionale), sia rispetto alla rigorosa applicazione del principio (che condurrebbe alla pratica abrogazione dell’art. 122-bis).

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