
Il Dpr 220/2001 disciplinava i concorsi per tutti i profili del comparto all’epoca esistenti. L’art. 52 dello stesso decreto prevedeva, correttamente, che “le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai concorsi relativi a categorie di personale di nuova istituzione. Le eventuali disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del Ministro della sanità”. I profili istituiti da allora sono: Specialista della comunicazione aziendale e Specialista dei rapporti con i media – giornalista pubblico (art. 13 del Ccnl del 21.5.2018), Assistente informatico e Assistente all’informazione (art. 17 del Ccnl del 2.11.2022) e, sempre nel 2022, tutti quelli della nuova Area della Elevata qualificazione. E proprio in relazione all’accesso alla quinta area che si creano i maggiori problemi perché alcune aziende hanno indetto i concorsi declinando nel bando i requisiti specifici previsti dal Ccnl per l’accesso dall’interno, riservato nella misura massima del 50%. Si ricorda, inoltre, che il reclutamento è una delle sette materie riserva di legge che, fin dal 1992, sono escluse dalla contrattazione (art. 2, comma 1, lettera c, punto 4, della legge 421/1992), per cui è impossibile che i requisiti fissati dal contratto valgano anche per il concorso pubblico. La norma programmatoria esiste, nel merito non dovrebbero sussistere problemi di sorta: ma nessuno finora ha fatto niente.
• Normativa di accesso alla qualifica dirigenziale degli Assistenti sociali
La legge 251/2000 ha istituito il nuovo profilo professionale di dirigente infermieristico e tecnico-sanitario sanitario e all’art. 6 delegava il Governo ad adottare la disciplina per l’accesso alla nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario. Il quadro normativo si completò – dopo ben otto anni – con l’entrata in vigore del Dpcm 25 gennaio 2028 che dettava, appunto, la normativa concorsuale di accesso. Solo in virtù di una modifica successiva è stato previsto anche il dirigente del servizio sociale professionale. Le modifiche alla legge 251/2000 furono apportate dall’art. 2-sexies della legge 138/2004, che assimilò la figura dirigenziale dell’Assistente sociale quelle sanitarie istituite quattro anni prima. Nondimeno, le modifiche sono intervenute solo nell’art. 7 che è la norma transitoria e non nell’art. 6 che è la norma a regime. Questa sciagurata lacuna ha determinato la mancata definizione del regolamento concorsuale e per lo svolgimento di concorsi a tempo indeterminato per dirigente assistente sociale si ricorre per analogia al già ricordato Dpcm del 2008, in mancanza della normativa specifica;
• Procedura selettiva per le strutture complesse della dirigenza infermieristica e tecnico-sanitaria
La procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa sanitaria, è disciplinata dalla legge 189/2019 – la cosiddetta “legge Balduzzi” –, integrata e modificata dalla legge 118/2022. Nell’ambito della dirigenza sanitaria sono ricompresi anche i dirigenti delle professioni sanitarie che con l’art. 6 della legge 251/2000 hanno acquisito il profilo dirigenziale e che, pertanto, sono anche essi interessati al conferimento della direzione di strutture complesse. Tuttavia, per quest’ultima fattispecie, non potrebbe essere utilizzata la procedura della legge Balduzzi. Infatti l’art. 4 del Dpr 484/1987 – che è espressamente ritenuto in vigore dalle linee guida della Conferenza delle Regioni del 28 febbraio 2013 – prevede che “gli incarichi… possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità” e, come è noto, le discipline riguardano esclusivamente gli otto profili tradizionali. Inoltre, a supporto della tesi dell’esclusione, va segnalato che nell’elenco nazionale costituito e aggiornato dal ministero della Salute non sono ricompresi questi dirigenti, con la evidente conseguenza che le eventuali commissioni non si potrebbero sorteggiare ovvero, utilizzando altre modalità, si formerebbero in modo illegittimo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative.
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