
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione catastrofale per le aziende? In termine normativi non sono previste sanzioni, ma limitazioni nell’accesso ad incentivi, contributi ed agevolazioni pubbliche, compresa oltre l’impossibilità di accedere a linee di credito agevolate.
Quali le scadenze dell’assicurazione catastrofale
Il Decreto Legge 18, del 30 gennaio 2025 – Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali, stabilisce che le imprese “sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni” “direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale” . Specificando che per eventi da assicurare periodo si intendono “i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”,
Nel concreto l’obbligo ha poi subito una serie di proroghe, che hanno ridefinito le nuove scadenze:
Grandi imprese: L’obbligo era previsto dal 31 marzo 2025, con una moratoria di 90 giorni, per un’entrata in vigore definitiva dal 30 giugno 2025.
Medie imprese: L’obbligo è posticipato al 30 settembre 2025.
Micro e piccole imprese: L’obbligo entra in vigore il 31 dicembre 2025.
Come spesso accade, la norma ha richiesto anche una serie di chiarimenti da parte del Ministero, che ha pubblicato una pagina con le FAQ dedicate.
Tra queste, in particolare, uno dei quesiti di maggior interesse riguarda l’obbligo di assicurazione per i bene utilizzati nel ciclo produttivo, ma non posseduti direttamente dall’azienda, in quanto soggetti a contratto di Leasing o di affitto.
In questo caso è stato chiarito che “L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa”, ovvero terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, “anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”. Sono inoltre esclusi i beni immobili in costruzione.
Interessante evidenziare, infine, che sono esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa anche i veicoli iscritti al P.R.A.
Quali sanzioni e restrizioni?
Ancora una volta, occorre rilevare come la normativa lasci purtroppo spazio a incertezze ed interpretazioni. La norma in vigore, infatti, non ha carattere autoapplicativo, in quanto prevede che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.
Questo significa che ciascuna amministrazione, dovendo erogare i contributi, dovrebbe definire e comunicare “le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo”
Una libertà di interpretazione che, al momento, non ha chiarito nemmeno il Mimit. Sulle FAQ ufficiali si legge infatti: “Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo”.
Quindi, a fronte di ogni incentivo o agevolazione, occorre verificare la presenza dell’obbligo assicurativo. E’ comunque importante ricordare che l’obbligo non è retroattivo e, quindi, non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima delle scadenze previste dalla Legge.
Al momento ricordiamo che l’accesso alle agevolazioni previste da Transizione 4.0, Transizione 5.0 e Nuova Sabatini non impone l’obbligo della polizza assicurativa catastrofale
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