
Canone speciale Rai a tutte le imprese che hanno in dotazione PC, tablet e smartphone. Secondo quanto riportato nella comunicazione ufficiale del Settore Affari Generali, datata 1.07.2025, la Rai sta attuando una campagna intensiva di invii e solleciti di pagamento basandosi su presunzioni generiche di possesso nonostante le precisazioni, in senso contrario, diffuse dal Ministero dello Sviluppo Economico e delle Comunicazioni.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, del R.D.L. 21.02.1938 n. 246 e dal D.L. Lt. 21.12.1944 n. 458, risultano obbligati a pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.
Le precisazioni del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Comunicazioni – Un primo intervento di prassi amministrativa che ha fornito significativi chiarimenti sull’ambito applicativo della norme previste dal R.D.L. 246/1938, è stato formalizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni attraverso la Nota Prot. n. 12991, datata 22.02.2012 che ha definito le tipologie di apparecchiature atte – o adattabili – alla ricezione della radiodiffusione.
Con successiva la nota 20.04.2016 n. 9668 – alla luce dell’attuale stato della tecnologia – sono state fornite ulteriori delucidazioni in merito alle caratteristiche tecniche di un apparecchio tecnico televisivo. In quella occasione è stato precisato che per apparecchio televisivo si intende uno strumento in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.
Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.
In definitiva, secondo l’accezione ministeriale, non costituiscono apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
Solleciti di pagamento e formalizzazione delle richieste di annullamento – Alcuni lettori ci segnalano che parecchie imprese stanno ricevendo, tramite PEC, comunicazione da parte di Rai che sollecita il pagamento del canone speciale per il 1° semestre 2025. Al tal proposito le associazioni di categoria hanno di recente, preso posizione lamentando l’illegittima ed ingiustificata pretesa da parte della TV di stato di richiedere in modo indiscriminato alle imprese – solo perché intestatarie di PC, tablet o smartphone anche se connessi ad internet ed utilizzati per la visione di programmi Tv in streaming – l’adempimento dell’obbligo di pagamento del canone speciale Rai che rimane dovuto solo ed esclusivamente per apparecchi atti a ricevere il segnale digitale, cioè per tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della radiodiffusione, ovvero adattabili alla ricezione della radiodiffusione (apparecchi tv con decoder digitale etc.).
Le imprese che non dispongono di televisori in grado di captare il segnale digitale, e che hanno ricevuto in queste settimane il sollecito di versamento dovranno attivarsi e trasmettere, tramite PEC o raccomandata, alla Rai, ovvero alla sede regionale della TV di Stato, una comunicazione ufficiale di NON POSSESSO di dispositivi “atti o adattabili” alla ricezione di programmi radiotelevisivi muniti di sintonizzatore radio e audio/video atti a riprodurre il segnale tramite antenna radio, Tv o parabola satellitare avendo cura di richiamare, nel corpo dell’istanza, i riferimenti interpretativi resi noti dal Ministero dello Sviluppo Economico.
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