
La disciplina fiscale riguardante i lavoratori che scelgono di rientrare in Italia dopo un periodo trascorso all’estero ha subito importanti trasformazioni a partire dal 2025, nell’ambito delle strategie volte a favorire il rientro di professionalità qualificate, secondo quanto stabilito dal nuovo Decreto Internazionalizzazione, con l’obiettivo di incentivare lavoratori e professionisti altamente qualificati a reintegrarsi nel tessuto economico nazionale.
Principali novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione
Il Decreto Legislativo n. 209/2023 ha riformulato le condizioni di accesso alle agevolazioni per i cosiddetti “impatriati”, cioè coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Tra le principali novità spiccano:
- La riduzione della durata del beneficio a cinque anni, rispetto ai periodi precedenti più estesi, per tutti i nuovi rientri a partire dal 2025.
- L’introduzione di requisiti più restrittivi legati all’elevata qualificazione o specializzazione dei beneficiari.
- L’ampliamento della platea degli aventi diritto, includendo anche cittadini non italiani che non siano mai stati residenti nel Paese, a patto che dimostrino una posizione di residenza fiscale estera effettiva e il soddisfacimento degli ulteriori requisiti.
- Nuove regole per chi rientra in Italia per svolgere attività per il medesimo datore di lavoro (o gruppo) presso cui operava all’estero: in questi casi si richiedono sei o sette anni di residenza estera pregressa, a seconda che vi sia stato o meno un precedente impiego in Italia.
- Introduzione di un limite massimo agevolabile di 600.000 euro annui sul reddito e restrizioni sugli aiuti “de minimis” per i lavoratori autonomi.
- Determinazione della residenza estera non solo tramite iscrizione all’AIRE ma anche sulla base di convenzioni contro le doppie imposizioni, risolvendo i casi di doppia residenza.
Chi può beneficiare del regime agevolato: requisiti e categorie incluse
Beneficiano della detassazione i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e svolgono attività lavorativa prevalentemente nel territorio nazionale, dopo un periodo di almeno tre anni di residenza estera. Le categorie incluse sono:
- Lavoratori dipendenti e assimilati, tra cui amministratori di società.
- Liberi professionisti con attività di lavoro autonomo in ambiti specialistici o regolamentati.
Specifici requisiti sono richiesti per l’accesso:
- Elevata qualificazione o specializzazione: determinata dal possesso di un titolo accademico, oppure da un’esperienza professionale pluriennale e pertinente, formalmente riconosciuta dai decreti di riferimento.
- Impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni consecutivi e svolgimento dell’attività in modo prevalente nel Paese.
- Requisiti rafforzati per chi svolge attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro (o gruppo) con cui aveva rapporti prima dell’espatrio.
Modalità di calcolo e limiti della detassazione fiscale
La modalità di calcolo prevede che i redditi prodotti in Italia da coloro che accedono al regime concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF nella misura del 50%. Questa soglia scende al 40% nel caso di presenza di un figlio minore residente in Italia, beneficio esteso anche se la minorità è acquisita durante il periodo agevolato.
- Il beneficio riguarda un massimo di 600.000 euro di reddito annuo; per l’eccedenza si applica l’imposizione ordinaria.
- Per i lavoratori autonomi, esiste anche un limite sugli aiuti “de minimis” pari a 300.000 euro nel triennio, che va verificato nel caso concreto.
- Non sono oggetto della detassazione i redditi d’impresa, ad eccezione delle attività di lavoro autonomo in senso stretto (esercizio di arti o professioni).
Tabella – Modalità di calcolo agevolazione
Condizione | Percentuale imponibile IRPEF |
Regime ordinario | 50% |
Con figlio minore | 40% |
Oltre 600.000 € annui | Tassazione ordinaria sulla parte eccedente |
Tutte le percentuali vengono applicate ai redditi prodotti nelle categorie incluse dalla normativa.
Implicazioni pratiche per il calcolo delle tasse: esempi e casi particolari
La determinazione dell’imponibile IRPEF per i lavoratori rientrati segue regole chiare ma può richiedere analisi accurate di casi specifici. Ecco esempi pratici per meglio comprendere l’impatto della detassazione:
- Esempio 1: Un lavoratore rientrato in Italia con un reddito annuo di €90.000 paga l’IRPEF solo sul 50% (cioè su €45.000); se ha figli minori, l’imponibile scende a €36.000 (40%).
- Esempio 2: Un libero professionista con reddito di €700.000 può applicare la detassazione solo fino a €600.000; sui restanti €100.000 si applica la tassazione ordinaria.
- Esempio 3: Nel caso di attività per lo stesso datore di lavoro o gruppo, un ex-impiegato all’estero da quattro anni che rientra in Italia può non accedere al regime se non raggiunge i sei o sette anni di residenza estera richiesti.
- Esempio 4: Un lavoratore autonomo che fornisce servizi anche al precedente datore di lavoro estero dovrà dimostrare il periodo minimo di residenza estera e che il beneficio sotto regime “de minimis” non venga superato nel triennio.
Particolarità per lavoratori con figli minori e per specifiche categorie professionali
La presenza di figli minori comporta una riduzione ulteriore dell’imponibile agevolato al 40% del reddito, condizione che deve essere mantenuta durante la fruizione del regime e comunque per il periodo di minorità del figlio. Se il figlio nasce o viene adottato durante il periodo di agevolazione, il beneficio viene applicato dalla data di nascita o adozione.
Per i lavoratori sportivi e coloro che rientrano nelle professioni tecniche secondo la classificazione ISTAT, il regime non prevede deroghe specifiche: si applicano le regole generali, a condizione della presenza dei requisiti di qualificazione e specializzazione.
Anche in assenza di laurea, una significativa esperienza professionale nel settore di riferimento può dare diritto all’accesso alle agevolazioni secondo l’interpretazione delle recenti risposte agli interpelli dell’Amministrazione Finanziaria.
È prevista, inoltre, la cumulabilità con altri regimi agevolativi (es. rientro docenti e ricercatori) purché i redditi siano differenziati, come chiarito nelle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Vincoli sulla durata della permanenza e decadenza dai benefici
L’impegno a mantenere la residenza fiscale per almeno quattro anni consecutivi in Italia è condizione indispensabile per usufruire della detassazione.
Qualora il beneficiario trasferisca la residenza all’estero prima della scadenza quadriennale, decade dal regime e deve restituire i benefici ricevuti, maggiorati di sanzioni e interessi.
L’obbligo di permanenza riguarda anche eventuali cambi di datore di lavoro e modifiche nelle condizioni familiari, comprese le situazioni di figli che raggiungono la maggiore età durante il periodo agevolato: in questo caso il beneficio ridotto continua fino al termine dell’agevolazione.
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