31 Agosto 2025
Licenziamento illegale, quando Inps non può chiedere indietro la Naspi


L’assegno di disoccupazione, o Naspi, è un importante supporto economico per chi perde il lavoro. Riconosciuto a precise condizioni previste dalla legge, non può essere perso se – alla reintegra disposta dal giudice dopo un licenziamento – non segue, effettivamente, il ritorno allo svolgimento delle mansioni contrattuali, con ottenimento del relativo stipendio.

In altre parole, spiegano i giudici della Cassazione con la recente sentenza 23476/2025, il neo disoccupato non deve restituire i soldi a Inps, pur se quest’ultima li richiede indietro. Lo specifico caso aveva a oggetto la vecchia indennità di mobilità ma,  evidenzia la magistratura di legittimità, la decisione finale vale e varrà anche per la generalità degli attuali assegni di disoccupazione, perché il ragionamento da applicarsi è lo stesso.

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Vediamo allora la vicenda e che cosa ha stabilito la Corte, offrendo un orientamento di grande aiuto per tutti i lavoratori subordinati.

Indennità di disoccupazione: disputa tra Inps e dipendente

La vicenda che qui interessa è simile a tante altre in tema di ammortizzatori sociali e rapporti di lavoro. A seguito di una disputa legale che aveva percorso tutti i gradi di giudizio, un uomo chiedeva alla magistratura di accertare l’insussistenza di un credito di più di 30mila euro, vantato da Inps a titolo di restituzione di quanto erogato per l’indennità di mobilità.

Dopo un primo grado negativo, il dipendente fece appello, indicando un’erronea interpretazione della legge da parte del tribunale. Quest’ultimo avrebbe infatti dato una interpretazione delle disposizioni in materia, contrastante con le norme costituzionali dirette a tutelare il lavoro e a garantire sostegno in caso di disoccupazione involontaria (artt. 4 e 38 Cost.).

È opportuno ribadire che la Cassazione ha deciso non soltanto in materia di indennità di mobilità, ma tenendo conto degli ammortizzatori sociali nel loro complesso, come ad es. i trattamenti di integrazione salariale e le Naspi.

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Ebbene, nello specifico caso in oggetto l’anteriore condanna alla reintegrazione sul posto di lavoro non era stata materialmente applicata dal datore, con la conseguenza del mancato versamento del nuovo salario.

Ma come accennato sopra, pur ottenendo ragione in tribunale, il lavoratore si è visto successivamente negare dall’Inps il riconoscimento dell’ammortizzatore sociale – in precedenza erogato. Proprio questo elemento ha portato a una nuova battaglia legale contro l’ente e all’illuminante sentenza 23476/2025.

La posizione dell’Inps respinta dalla Cassazione

Con un ragionamento applicabile sia all’indennità di mobilità sia a quella di disoccupazione, la Suprema Corte ha bocciato la tesi di Inps, secondo cui l’indennità che costituisce ammortizzatore sociale, deve essere sempre riconsegnata se – dopo una disputa in tribunale – il lavoratore ottiene un provvedimento che dichiara illegittimo il licenziamento e dispone la reintegra.

Il punto è – però – che in non pochi casi pratici, l’effettiva reintegra non è possibile, perché l’azienda fallisce, riduce l’organico o comunque rimane inerte e non attua l’ordine della magistratura. Proprio per questo, spiega la Cassazione, non si può però chiedere al lavoratore un doppio sacrificio: oltre alla mancata reintegra effettiva, anche la restituzione dell’indennità di sostegno economico.

Tecnicamente, l’istituto di previdenza sosteneva che la sentenza di reintegra ha effetto retroattivo, ricostituendo formalmente il rapporto di lavoro fin dalla data del recesso unilaterale. Si tratta però di una mera reintegra “sulla carta” e, se la legge qualifica il lavoratore come mai stato disoccupato, la realtà dei fatti è opposta.

La Cassazione ha infatti applicato il principio di cui all’art. 38 della Costituzione, secondo cui:

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Questo è uno di quei casi in cui la sostanza dei fatti prevale sulla forma giuridica. Ecco perché la tutela deve essere sempre effettiva ed è comunque nello status di disoccupato chi non può svolgere la prestazione lavorativa, a prescindere da una sentenza che abbia disposto la reintegra, “salvando” il contratto di lavoro. Se il dipendente non riprende a percepire lo stipendio, è giusto che continui a ricevere la prestazione di sostegno, nell’importo e per il periodo previsto dalla legge.

Che cosa cambia

Con la sentenza 23476/2025 la Suprema Corte ha risolto un caso che aveva a che fare con l’indennità di mobilità, una prestazione oggi integralmente sostituita della Naspi. Ecco perché la Cassazione ha opportunamente rimarcato che il citato principio giuridico tutela i lavoratori in modo generale, in riferimento a tutti gli strumenti di sostegno al reddito.

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In altre parole, le conclusioni della storica decisione suddetta, che “salvano” l’indennità di mobilità già erogata, si applicano anche agli attuali e noti ammortizzatori sociali, con specifico riferimento alla Naspi (che oggi ha un nuovo requisito). La Corte intende proteggere pienamente il diritto al sostentamento economico di chi ha appena perso il lavoro. Perciò, se dopo una causa in tribunale, il magistrato dispone la reintegra sul posto di lavoro per un licenziamento illegittimo, ma tale reintegra rimane “lettera morta” e resta – quindi – solo sulla carta, il dipendente ha tutto il diritto di continuare a ricevere la prestazione di disoccupazione, senza doverla riconsegnare all’ente erogatore Inps.

Per i giudici di piazza Cavour, infatti, la situazione economica effettiva del lavoratore deve prevalere sulle conclusioni giuridiche di una sentenza. Se l’ordine di reintegra non si traduce in un effettivo recupero delle attività e dello stipendio, non può comunque escludere il maturato diritto all’indennità di disoccupazione, tutelato dalla Costituzione.

Ciò significa che, oggi, qualsiasi lavoratore che venga reintegrato formalmente, ma senza effettivo svolgimento di mansioni o ricevimento di uno stipendio, può continuare a ricevere la Naspi senza dover restituire nulla. È una tutela essenziale specialmente per chi lavora in piccole realtà d’impresa e in tutte quelle situazioni in cui la reintegra è materialmente difficile da applicare.

Concludendo, la decisione in oggetto smonta – quindi – quella sorta di finzione giuridica per cui si può essere ritenuti “occupati” pur non essendo effettivamente tornati in ufficio, dopo un licenziamento ingiusto. La situazione economica del disoccupato ha sempre la precedenza, anche quando la sentenza del giudice non viene messa in pratica dall’azienda.





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