
La Procura Regionale del Veneto presso la Corte dei Conti ha notificato lo scorso 09 luglio 2025 un “invito a dedurre” ad una banca, per presunto danno erariale cagionato allo Stato, in seguito alla concessione di finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, ad imprese in relazione alle quali non ne sarebbero ricorsi i necessari presupposti.
In materia di finanziamenti bancari erogate le imprese in conseguenza delle crisi provocate dalla pandemia da Covid-19, numerose sono le decisioni che contestano alla banca una inadeguata valutazione del merito creditizio dell’impresa finanziata, ed una conseguente responsabilità risarcitoria.
Più recentemente ha preso corpo un orientamento volto a reclamare il danno erariale, provocato, con il medesimo comportamento giudicato inadeguato rispetto alla “diligenza qualificata” pretesa dall’impresa che concede credito ai terzi professionalmente, allo Stato in quanto tale, per avere minato il disegno di sostegno all’economia pubblica.
I finanziamenti assistiti dalle “garanzie pubbliche“ di MCC, SACE, Fondo di Garanzia PMI, eccetera vengono ritenuti riferibili allo Stato nonostante l’erogazione avvenga attraverso un soggetto privato (la banca finanziatrice); e che il beneficiario del sostegno in questione (l’impresa finanziata) viene considerato partecipe della realizzazione del programma di interesse pubblico perseguito dalla disciplina di volta in volta applicabile ai finanziamenti de quibus – nel caso di specie, il programma di ripresa economica a valle della “crisi pandemica” -.
Ciò comporta l’applicabilità della disciplina del giudizio amministrativo deputato ad esaminare l’eventuale sussistenza di danni prodotti all’Erario (d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174: “Codice di Giustizia Contabile”).
Tale procedimento può prendere le mosse da segnalazioni della Procura della Repubblica a margine delle indagini condotte nell’ambito di procedimenti penali.
Prima di emettere l’atto introduttivo del giudizio (“atto di citazione”) il Pubblico Ministero notifica al presunto responsabile un atto di “Invito a dedurre”, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, delle condotte contestate e del ritenuto contributo causale alla realizzazione del danno reclamato; è quindi fissato un termine non inferiore a 45 giorni entro il quale il presunto responsabile può esaminare le fonti di prova poste alla base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
Nell’invito a dedurre, il Pubblico Ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ.
Successivamente all’invito a dedurre, il Pubblico Ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni.
Nel caso di specie, relativo all’invito a dedurre qui allegato, peraltro, la contestazione viene mossa nonostante che il finanziamento all’impresa poi andata in dissesto fosse stato procurato da un mediatore creditizio regolarmente iscritto, ai sensi dell’art. 128-sexies TUB e del d. lgs. n. 141/2010, nell’elenco tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) – ed unanimemente giudicato “al di sopra di ogni sospetto” (tanto che il relativo responsabile ricopre la carica di Sindaco in una città limitrofa).
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