
Calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2026
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2025, il Comunicato con la determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2026.
Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore del settore fieristico
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2025, n. 199, è stato pubblicato un comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy che riguarda il decreto direttoriale 11 agosto 2025il quale definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy
INPS
Pensioni pubbliche, nuovi limiti d’età e aliquote
L’INPS, con messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, fornisce ulteriori chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL (dipendenti degli enti locali), CPS (Cassa per le pensioni ai sanitari), CPI (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate) e CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori), alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
L’Istituto previdenziale fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione.
MINISTERO DEL LAVORO
Lavoro intermittente: ancora valido il Regio decreto n. 2657/1923
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, ha confermato la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per le attività individuate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
Il Ministero ribadisce quanto già indicato dalla precedente nota 1180/2025, rilasciata congiuntamente all’INL, ovvero che la legge 56/2025, con cui è stato abrogato il regio decreto, non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.
Inoltre, il D.M. 23 ottobre 2004 è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso d. lgs. 81/2015.
Ne consegue che le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923. Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.
Fondi di solidarietà bilaterali: definiti i criteri di ripartizione delle risorse
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto dell’11 luglio 2025, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 8, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, e riguardante la modifica alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali.
Il Decreto stabilisce le modalità secondo cui i decreti istitutivi di ciascun fondo di solidarietà bilaterale determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal FIS (Fondo di integrazione salariale).
L’ammontare delle risorse accumulate è determinato nel decreto istitutivo del fondo, secondo la certificazione INPS, tenendo conto del patrimonio del Fondo di integrazione salariale nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi ordinari versati al FIS nell’anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all’intero settore cui si riferisce il nuovo fondo e l’ammontare totale dei contributi ordinari versati nell’anno precedente al Fondo di integrazione salariale.
Per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale sarà indicata nell’ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell’INPS.
I datori di lavoro del settore del nuovo fondo hanno comunque l’obbligo di corrispondere al FIS la quota di contribuzione addizionale necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, in maniera congiunta, con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), un comunicato con cui ricorda che il Codice dell’Amministrazione Digitale ha istituito due registri di domicili digitali, uno che raccoglie quelli dei professionisti iscritti ad Albi che hanno l’obbligo di avere un domicilio digitale (il registro INI-PEC), l’altro che invece raccoglie i domicili digitali delle persone fisiche al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di poter dialogare con il cittadino non più in forma cartacea ma direttamente in forma digitale (INAD).
Mentre per il registro INI-PEC l’iscrizione è obbligatoria, e i dati vengono comunicati e aggiornati non dal singolo professionista, ma dal suo Ordine di appartenenza, per INAD l’iscrizione è volontaria, e l’aggiornamento è a cura del diretto interessato.
In sede di istituzione del registro INAD è stato deciso di riversare in esso in maniera automatica (e autoritativa) tutti gli indirizzi pec dei professionisti presenti all’interno del registro INI-PEC.
Questo significa che il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale (per es. multe, certificati, ecc.) concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.
Ai sensi delle Linee guida adottate dall’AgID, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all’interno dell’INAD, ove è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali; in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale; decorso il termine di trenta giorni, l’AgID provvede alla pubblicazione del domicilio digitale dei dati ad esso correlati nell’indice INAD; il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali; successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD.
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