18 Giugno 2025
Agricoli: anche esoneri contributivi per i danni subiti


L’INPS, con la circolare n. 103 del 16 giugno 2025, ha riepilogato gli interventi compensativi, compatibili con il mercato interno di cui al Trattato UE, che possono essere riconosciuti al settore agricolo per i danni subiti da eventi climatici, da calamità naturali e da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, ai sensi del Reg. UE2022/2472 e del Dlgs 102/2004, tra i quali anche un esonero contributivo parziale.

Nel dettaglio, ai datori di lavoro agricolo e ai lavoratori autonomi può essere riconosciuto un esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l’evento.

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L’esonero è riconosciuto dall’INPS su presentazione di apposita istanza.

L’INPS precisa che l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi dalla data in cui ha avuto fine l’evento avverso (risultante dal decreto ministeriale di declaratoria) è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento.

Le percentuali di esonero contributivo sono state determinate dal Decreto interministeriale 21 luglio 2005 nella misura del:

–    17% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 30%;

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–    50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore 70%.

Sono escluse dall’esonero le seguenti contribuzioni: ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore, il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR e il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per fruire dell’esonero contributivo è necessario che siano soddisfatte le condizioni di cui all’art.1, c. 1175 della L. 296/2006.

La circolare sottolinea che per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all’importo necessario al raggiungimento dell’obiettivo di compensare i danni derivanti dagli eventi avversi subiti dalle imprese agricole è necessario considerare l’importo dell’esonero contributivo concesso dall’INPS come un “di cui” dell’importo massimo spettante all’impresa a titolo di compensazione.

Dal 16 giugno 2025 nel cassetto previdenziale del contribuente sono disponibili i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria che dispone il riconoscimento degli esoneri in parola), che potranno essere utilizzati dai datori di lavoro agricolo e dai lavoratori autonomi agricoli che hanno subito danni relativi a eventi per i quali è stata prevista con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la concessione di aiuti compensativi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 102/2004.

L’INPS verifica, prima della concessione dell’esonero, il possesso da parte dell’impresa richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Gli esoneri in argomento sono attribuiti in via provvisoria in quanto la loro definitiva concessione e la conferma della misura del beneficio è subordinata all’approvazione della correlata domanda di intervento compensativo presentata dalle imprese interessate alle regioni competenti alla gestione degli interventi compensativi di cui all’articolo 5, comma 2, del D.lgs n. 102/2004 oppure, a seconda dei casi, ad AGEA, e all’entità del plafond residuo.

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