
Al fine di garantire la massima trasparenza e una corretta comprensione del percorso amministrativo in corso, anche alla luce delle recenti notizie di stampa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che, relativamente al polo siderurgico di Taranto, è stato sottoposto alle autorità competenti un Accordo di programma interistituzionale, procedura ben distinta dall’Accordo di programma ex art. 252-bis. Si tratta, infatti, di due strumenti distinti, previsti da differenti disposizioni normative e finalizzati a obiettivi diversi.
L’Accordo di programma interistituzionale è disciplinato dal comma 15 dell’articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente). Esso interviene nella fase preliminare di un investimento ed è sottoscritto esclusivamente tra soggetti istituzionali ed enti locali, con l’obiettivo di assicurare un coordinamento efficace nell’ambito del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per impianti di preminente interesse nazionale. Costituisce pertanto un atto propedeutico e di indirizzo, volto a garantire – nel rispetto degli interessi fondamentali della collettività – la coerenza tra politiche ambientali, pianificazione territoriale e sviluppo industriale.
Nel caso specifico, l’Accordo di programma interistituzionale predisposto dal Mimit e dal Mase – frutto anche del confronto istituzionale delle scorse settimane con la Regione Puglia – mira a garantire una valutazione unitaria e coordinata ai fini del rilascio della nuova AIA, assolutamente necessaria per la continuità produttiva dello stabilimento. L’accordo sancisce l’impegno condiviso di istituzioni ed enti locali verso l’obiettivo della piena decarbonizzazione del polo siderurgico di Taranto, da realizzarsi attraverso la progressiva dismissione degli altoforni e la loro sostituzione con forni elettrici a basse emissioni, secondo quanto stabilito dal Piano di decarbonizzazione per il periodo 2026-2039. Il contenuto tecnico e gli indirizzi contenuti nell’accordo interistituzionale diventano parte integrante del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): chiunque assuma la titolarità del sito produttivo sarà tenuto al rispetto delle condizioni definite dalle istituzioni, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e transizione industriale.
Ben diversa, per natura e funzione, è la disciplina dell’Accordo di programma ai sensi dell’articolo 252-bis del medesimo decreto legislativo n. 152/2006. Questo strumento può essere attivato solo in una fase successiva e presuppone l’esistenza di un concreto progetto di riconversione o sviluppo industriale. L’Accordo di programma coinvolge il soggetto industriale titolare del progetto, oltre alle istituzioni nazionali e agli enti locali a vario titolo coinvolti, con l’obiettivo di coordinare gli aspetti produttivi, ambientali e occupazionali, attraverso un cronoprogramma vincolante e impegni formalizzati da parte di tutti i soggetti sottoscrittori.
Alla luce di quanto premesso, si ribadisce che l’Accordo di programma interistituzionale (art. 29-quater, D.Lgs. n. 152/2006) attualmente predisposto rappresenta un passaggio preliminare, urgente e imprescindibile, volto a definire il Piano di piena decarbonizzazione e quindi a garantire il rilascio dell’AIA sulla base di un impianto industriale conforme agli obiettivi ambientali nazionali. Ciò anche alla luce del giudizio pendente presso il Tribunale di Milano, nonché delle possibili e imminenti determinazioni che lo stesso potrebbe adottare in merito all’istanza di inibizione dell’attività produttiva.
Un eventuale Accordo di programma (art. 252-bis, D.Lgs. n. 152/2006) per il polo siderurgico di Taranto potrà invece essere definito solo successivamente, quando sarà individuato il soggetto industriale e saranno maturate le condizioni per un investimento che dovrà tenere conto di quanto stabilito dall’accordo interistituzionale e dall’AIA.
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