I servizi di accoglienza ai visitatori e di vigilanza presso un museo non possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 22) del DPR 633/72. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 161 di ieri.

Nel caso specifico, l’istante intendeva appaltare a una società terza lo svolgimento di alcuni servizi riferiti alla gestione di un complesso monumentale, consistenti sostanzialmente nelle attività di accoglienza e informazione al pubblico, apertura e chiusura dei locali, assistenza ai disabili, sorveglianza lungo i percorsi espositivi, regolazione degli accessi, orientamento e gestione degli afflussi. Questi riteneva, quindi, di poter considerare tali servizi esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 22) del DPR 633/72, in quanto la disposizione esenta dall’imposta, fra l’altro, i servizi inerenti alla visita di musei.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

L’Agenzia, dopo aver ricordato che la ratio della norma è quella di escludere da tassazione i servizi considerati di rilevante utilità sociale e culturale, e che i termini con i quali sono designate le esenzioni vanno interpretati restrittivamente, osserva che una prestazione può essere ricondotta a tale esenzione solo se “inerente” alla prestazione principale, consistente nella “visita” al luogo ritenuto di interesse culturale.

I servizi in questione, invece, non sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 10 n. 22) citato e non sono strettamente connessi alla visita, in quanto rientrano, piuttosto, nell’ambito dell’ordinaria gestione e funzionamento del complesso monumentale. Già con la risoluzione n. 149/2007, d’altronde, l’Agenzia aveva escluso l’esenzione per i servizi diretti a integrare sotto il profilo organizzativo l’ordinaria gestione e il funzionamento dei musei comunali.