4 Luglio 2025
Investimenti in venture capital, rimodulate le soglie minime di investimento per le casse previdenziali per godere delle esenzioni fiscali


E’ stato pubblicato lunedì 1° luglio in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 95 del 30 giugno 2025 (Decreto Omnibus) che con l’art. 18 interviene per rendere più facilmente applicabili le norme che regolano il sostegno agli investimenti in startup e pmi innovative, modificando in particolare l’art. 33 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge Concorrenza), che aveva appunto previsto disposizioni per favorire l’investimento istituzionale in questo tipo di società, introducendo un vincolo di investimento in venture capital per usufruire dell’esenzione fiscale dei rendimenti da investimenti in economia reale.

Nel dettaglio, veniva stabilito che, per beneficiare dell’esenzione fiscale, gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare a partire dal 1° gennaio 2025 devono investire almeno il 5% (e dal 2026, il 10%) del loro paniere di investimenti qualificati in fondi di venture capital.

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Ora il nuovo Decreto chiarisce che quando si parla di “investimenti qualificati”, si intendono anche gli impegni vincolanti, ossia accordi formalizzati per realizzare direttamente o indirettamente questi investimenti, anche se non ancora effettuati. Inoltre si stabilisce una rimodulazione delle soglie del paniere di investimenti qualificati da destinare al venture capital:  a partire dal 1° gennaio 2025, almeno il 3% del portafoglio (paniere) di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’anno precedente deve essere destinato a investimenti nelle startup o pmi innovative per l’anno 2026. La soglia del 3% diventerà poi obbligatoria a partire dall’anno 2027 e non più dal 2026 come previsto inizialmente.

Inoltre viene chiarito che le risorse dei fondi di venture capital nei quali le casse di previdenza investiranno, dovranno essere a loro volta investite interamente in ciascuna pmi beneficiaria, entro la durata del fondo, purché l’impresa rispetti uno dei tre requisiti alternativi previsti dal regolamento UE 651/2014, cioé: non ha ancora operato in alcun mercato; oppure opera da meno di sette anni dalla prima vendita; oppure ha bisogno di un investimento iniziale superiore al 50% del fatturato medio degli ultimi cinque anni.

Infine, con il decreto viene aggiornato anche un riferimento normativo del 2018: le condizioni di accesso agli aiuti di Stato non saranno più elencate caso per caso, ma saranno ricondotte direttamente ai criteri europei unificati previsti dal Regolamento europeo GBER relativo all’esenzione per gli aiuti di Stato.

Lo stesso Decreto, con l’art. 10, introduce poi una serie di modifiche e proroghe tecniche per adeguare la normativa nazionale al Regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation – Regolamento UE 2023/1114), che disciplina il mercato delle criptoattività nella UE. In particolare, viene prorogato il regime transitorio per gli operatori iscritti nel Registro dei Prestatori di Servizi in Valute Virtuali (tenuto dall’OAM), e quindi del termine per l’adeguamento al regime autorizzativo MICAR. Questi VASP potranno continuare a operare secondo la normativa nazionale attuale fino al 30 dicembre 2025, e potranno proseguire l’attività fino al 30 giugno 2026, purché: presentino domanda di autorizzazione come CASP (Crypto-Asset Service Provider) entro il 30 dicembre 2025, in Italia o in un altro Stato UE oppure facciano parte di un gruppo che presenti tale istanza entro la stessa data.

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Proprio su questo tema, Banca d’Italia e Consob hanno appena pubblicato un avviso con il quale invitano gli operatori anche a consultare la recente Opinion dell’EBA, pubblicata lo scorso 10 giugno con il parere di ESMA, relativa all’interazione tra MiCAR e la Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2).



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