
Risposta – Rispetto al modello Redditi/2025, per l’annualità 2024, delle società di persone si evidenzia che l’importo delle ritenute subite dall’entità in questione – poi attribuite ai soci per trasparenza – va solamente riportato alla colonna 2 (“Ritenute d’acconto”) del rigo RN1 (“Impresa in contabilità ordinaria”); successivamente i soci, nel proprio modello Redditi PF, recepiranno il relativo importo nel quadro RH alla colonna 9 (“Quota ritenute d’acconto”), righi da 1 a 4.
Non è invece prevista alcuna indicazione delle ritenute nel quadro RX della società dichiarante, laddove vanno indicati solamente gli eventuali importi a credito (anche risultanti dalla dichiarazione del periodo precedente) che fanno capo alle ipotesi specificamente risultanti dal modello, ossia imposte sostitutive di varia natura nonché tributi patrimoniali sugli investimenti detenuti all’estero (IVIE / IVAFE).
Diversamente, qualora i soci acconsentano in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputabili – per la parte che residua una volta operato lo scomputo da quanto da essi dovuto a titolo di imposta – siano utilizzate dalla società in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi tramite il modello F24 (si veda in proposito la circolare n. 56/E del 23/12/2009), oltre a indicare l’intero ammontare delle ritenute ripartite ai soci, nella richiamata colonna 2 del rigo RN1, occorre altresì evidenziare le ritenute riattribuite dai soci alla società come segue:
- riportandole nel campo 12 (“Ritenute riattribuite”) della sezione II del quadro RO;
- compilando la sezione V (“Credito IRPEF da ritenute subite”) del quadro RX.
Quest’ultima sezione va difatti utilizzata, come specificato dalle istruzioni ministeriali, nel solo caso in questione, nel quale i soci abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano fatte proprie dalla società dichiarante in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi nel F24.
A tal fine occorre precisare che, a seguito di simile attribuzione delle ritenute residue al soggetto collettivo, con il relativo credito che viene dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi – e dovranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalla società.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link