Nel dettaglio, con la circolare in commento, l’ente previdenziale sottolinea che l’art. 6 del DL 92/2025 prevede, per tutto il 2025, il riconoscimento dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale per l’accesso all’integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 44 comma 11-bis del DLgs. 148/2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa. Il comma 2 stabilisce, inoltre, che l’esonero non spetta, o si interrompe, qualora il datore attivi, durante il periodo di utilizzo della CIGS, una procedura di licenziamento collettivo (L. 223/91).
Il successivo art. 7, invece, riconosce fino al 31 dicembre 2027, e in continuità con i precedenti trattamenti già autorizzati, un ulteriore periodo di CIGS per le aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 unità impiegati sul territorio italiano che, al 27 giugno 2025, abbiano già sottoscritto un accordo quadro di programma in sede governativa con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione.
I datori autorizzati a tale trattamento straordinario di integrazione salariale sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015, il quale prevede che la misura dell’aliquota cambi in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile. Tale contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Con riferimento alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS così autorizzati, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento “DenunciaAziendale”, “ConguagliCIG”, “CIGAutorizzata”, “CIGStraord”, “CongCIGSACredito”, “CongCIGSAltre”, “CongCIGSAltCaus”,
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori devono invece utilizzare il codice causale “E616”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. Art 7 del D.L 26 giugno 2025, n. 92”. L’INPS precisa che i datori di lavoro sono tenuti a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo; detto termine si applica anche qualora il flusso UniEmens generi un saldo a credito del datore.
Per quanto riguarda, poi, le misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessazione dell’attività produttiva e di cessione di azienda, l’art. 8 del DL 92/2025 dispone, per il 2025, la possibilità di autorizzare – previo accordo in sede governativa – un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi qualora, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. La medesima norma prevede poi che il lavoratore sospeso in CIGS decada dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente, oppure non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Queste ultime previsioni, tuttavia, si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Infine, l’art. 9 prevede un incremento del limite di spesa per i trattamenti di CIGS destinati ai lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, ossia: 700.000 euro per l’anno 2024; 8,7 milioni di euro per l’anno 2025; 8,7 milioni di euro per l’anno 2026.
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