21 Agosto 2025
Lavoro, Più cigs nel 2025 per le imprese in crisi


I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la conversione del decreto legge n. 92/2025. Stop al versamento del contributo addizionale sulla CIGS per le aree di crisi industriale complessa per il 2025.

Raffica di ammortizzatori sociali nel 2025 per sostenere le imprese in crisi. Quelle con cessazione attività potranno accedere alla cigs, per sei mesi, in presenza di riassorbimento occupazionale; le imprese in cassa integrazione straordinaria di aree di crisi industriale complessa non verseranno nel 2025 il contributo addizionale e quelle di gruppi con mille dipendenti almeno potranno accedere alla cigs, fino al 31 dicembre 2027, per riduzioni dell’orario di lavoro anche al 100%. Lo rende noto l’Inps con la Circolare n. 121/2025 con la quale illustra le novelle contenute nel dl n. 92/2025, convertito dalla legge n. 113/2025. Tra l’altro arrivano nuove risorse per la cigs delle imprese confiscate e altre 12 settimane di cigs alle imprese della filiera moda.

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Niente addizionale

L’Inps spiega, prima di tutto, che le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale per tutto il periodo di fruizione della cigs tra gennaio e dicembre 2025. L’esonero non spetta o è interrotto, se in fruizione, qualora il datore di lavoro attivi, durante la cigs, una procedura di licenziamento collettivo. Come noto il contributo addizionale è pari al 9% della retribuzione del lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per periodi di cig e di cigs fino a 52 settimane nel quinquennio mobile; 12% per periodi oltre 52 e fino a 104 ore settimane; 15% oltre 104 settimane.

Grandi Gruppi

Un’altra misura interessa le aziende con almeno mille dipendenti. Il decreto legge n. 92/2025 stabilisce che possono accedere alla cigs, in continuità a precedenti trattamenti già autorizzati fino al 31 dicembre 2027, per riduzioni orarie anche fino al 100%. Beneficiarie sono le imprese appartenenti a gruppi con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità in Italia, che al 27 giugno (data d’entrata in vigore del citato provvedimento) hanno sottoscritto accordi quadro di programma con le associazioni sindacali, il ministero delle imprese e il ministero del lavoro, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, la gestione degli esuberi e l’attivazione dei percorsi di reindustrializzazione.

Nuova cigs

Il provvedimento stabilisce, inoltre, la proroga della cigs, per sei mesi nel 2025, alle aziende con concrete prospettive di cessione e di riassorbimento occupazionale, previo accordo con il ministero del lavoro in presenza del ministero delle imprese.

Oltre alla proroga della cigs, è previsto che il lavoratore beneficiario decade dalla cigs in due casi: rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; non accetti un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto al precedente.

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La decadenza opera quando le attività lavorative, di formazione o riqualificazione si svolgano in un luogo non distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore o che sia raggiungibile, in media, in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. A tal fine, l’impresa deve comunicare al ministero del lavoro i lavoratori beneficiari tramite piattaforma Siisl (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), con modalità ancora da definirsi con decreto.

Imprese sequestrate o confiscate

Vengono poi stanziate nuove risorse per la cigs destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con programma approvato per la prosecuzione o la ripresa dell’attività.

Le misure per il settore moda

Infine viene stabilita la proroga della cigs, per un massimo di 12 settimane da febbraio a dicembre, ai dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media non superiore a 15 addetti, dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, pelletteria, conciario e attività di montatura e saldatura accessori della moda. La cigs è riconosciuta in deroga ai limiti massimi ordinariamente fissati in materia, nonché alle norme che disciplinano la durata dell’assegno d’integrazione salariale del Fsba (fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato).

Documenti: Circolare Inps 121/2025



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