
Il caso.
L’errore compiuto dall’Agenzia delle Entrate non è nella lettura della normativa in sé, ma piuttosto nel lasso temporale in cui questa lettura è avvenuta. La formulazione originaria dell’articolo 2506.1 del C.c., in effetti, prevedeva che la scissione mediante scorporo potesse avvenire solo a favore di nuove società e non a favore di beneficiarie pre-esistenti. Tuttavia, come è già stato detto, il D. Lgs. 88/2025, ha aperto la possibilità, a far data dal giorno 8 luglio 2025, di realizzare scissioni con scorporo anche a favore di società pre esistenti.
Nell’ambito primigenio, dunque, si colloca la risposta in commento fornita dall’Agenzia delle Entrate la quale esclude qualsiasi agevolazione fiscale alla scissione con scorporo a favore di società pre esistenti per il semplice fatto che la norma civilistica, per l’appunto, non contiene la previsione di realizzare tali operazioni.
Il peccato commesso, dunque, potrebbe attenere a quello della svista, avendo pubblicato la risposta successivamente alla modifica normativa, non verificandone l’attualità.
Conclusione.
Sulla base delle modifiche intervenute, smentendo la risposta n. 225/2025, si può dunque affermare che le agevolazioni contenute nell’art. 173 comma 15-ter del Tuir si possono applicare anche alle scissioni con scorporo nelle quali la beneficiaria è una società pre esistente, in considerazione del fatto che l’art. 2506.1 del Codice Civile ammette la realizzazione anche di tale tipo di scissione.
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