25 Agosto 2025
Donazioni agli ETS: detrazioni e deduzioni fiscali, regole e limiti – Sistema Ratio


L’art. 83, D.Lgs. 117/2017, in vigore in via transitoria anche per l’esercizio 2024, ha rinnovato il regime fiscale delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del Terzo Settore (ETS). La norma introduce 2 misure: la detrazione d’imposta o la deduzione dal reddito complessivo, applicabili alle donazioni in denaro e in natura, a condizione che siano effettuate con strumenti di pagamento tracciabili e destinate allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il regime agevolato è in vigore in via transitoria dal 1.01.2018 per ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi registri, oltre che per gli ETS già iscritti al RUNTS. Per gli altri enti, le disposizioni si applicano dalla data di iscrizione al registro.

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Saldo e stralcio

 

Per le persone fisiche che effettuano donazioni a favore di ODV, la detrazione è pari al 35% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro per periodo d’imposta. In alternativa, è possibile dedurre la somma erogata nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, con la possibilità di riportare l’eccedenza nei quattro periodi successivi. Per le donazioni ad altri ETS, la detrazione scende al 30%, fermo restando il limite di 30.000 euro annui, mentre la deduzione resta invariata.

Quando l’erogatore non è una persona fisica ma un ente o una società, l’unico beneficio previsto è la deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, sempre con possibilità di riporto dell’eccedenza entro quattro anni. In ogni caso, detrazione e deduzione sono alternative e non cumulabili, e non possono sommarsi ad altre agevolazioni fiscali previste per la medesima erogazione. Particolari condizioni valgono per le erogazioni in natura regolamentatedal D.M. 30.1.2023: per il beneficio fiscale è necessario un atto scritto con descrizione analitica e valore del bene donato, oltre alla dichiarazione del beneficiario che si impegna a utilizzarlo per finalità istituzionali. Per beni di valore superiore a 30.000 euro è inoltre richiesta una perizia giurata di stima. Oltre alle agevolazioni sulle donazioni, sono incentivati anche gli investimenti nel capitale di imprese sociali costituite da non più di 5 anni. Le persone fisiche possono detrarre il 30% della somma investita, fino a un massimo di 1.000.000 euro annui, mantenendo l’investimento per almeno 5 anni; le società possono dedurre il 30% fino a 1.800.000 euro. Nel contesto, dal 1.01.2025 la Legge di Bilancio ha introdotto un limite di detraibilità per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, con eccezioni per le famiglie con più di 2 figli a carico o con figli disabili. Un’ulteriore agevolazione è infine prevista per i soci delle società di mutuo soccorso che possono detrarre il 19% dei contributi associativi versati, fino al limite di 1.300 euro annui, purché tali società operino esclusivamente nei settori di assistenza previsti dalla legge del 1886 e siano qualificate ai sensi della stessa. La scelta tra detrazione e deduzione dipende dalla situazione fiscale del contribuente: la prima riduce direttamente l’imposta dovuta, la seconda diminuisce il reddito imponibile. Una valutazione attenta può massimizzare il beneficio, evitando errori che potrebbero portare alla perdita dell’agevolazione. In sintesi, il sistema delineato dall’art. 83 offre un ventaglio di strumenti per incentivare il sostegno economico agli ETS, con regole precise e condizioni stringenti. La corretta applicazione richiede consapevolezza delle opzioni disponibili, rispetto delle formalità e pianificazione fiscale mirata.



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