28 Agosto 2025
IRES Premiale 2025: aliquota ridotta al 20% per investimenti e occupazione – Artser


Con il DM 8 agosto 2025, sono operative le regole per accedere alla IRES premiale, che prevede per il  2025 una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per le imprese che effettuano investimenti rilevanti e incrementi occupazionali.

Soggetti beneficiari

Prestito personale

Delibera veloce

 

  • Società di capitali, cooperative, mutue assicurazioni, società europee;
  • Enti pubblici e privati con attività commerciale prevalente;
  • Trust residenti.

Sono escluse le imprese in liquidazione, in procedure concorsuali o che applicano regimi forfetari.

Contabilità

Buste paga

 

Requisiti economici

  • Accantonamento di almeno l’80% degli utili 2024 in riserva non distribuibile;
  • Investimenti pari ad almeno il 30% degli utili accantonati (e comunque almeno il 24% degli utili 2023) in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia (Industria 4.0 e Transizione 5.0);
  • Importo minimo degli investimenti: 20.000 euro.

Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1 gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026.

Requisiti occupazionali

  1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

    – 
    il numero di unità lavorative (ULA) per l’anno 2025 non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2023-2024);

     siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

     
  2. Assistenza e consulenza

    per acquisto in asta

     

  3. l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria (ex art. 11, comma 1, lettera a), D. Lgs. 14/9/2015 n. 148).

Cumulabilità

La riduzione IRES è compatibile con altri incentivi, come i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.



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