
L’efficacia dell’atto di annullamento (rectius del diniego) assume due diverse forme.
Vi è, infatti, un’efficacia generale – che si verifica, cioè indipendentemente dal fatto che la comunicazione abbia ad oggetto l’opzione per la cessione del credito ovvero quella per lo sconto in fattura – e un’efficacia speciale, riguardante solo la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
L’efficacia generale consiste nel fatto che, una volta intervenuto il diniego, ferma restando la detrazione non si realizza la sua trasformazione (cioè non nasce il corrispondente “credito d’imposta”) e non si ha, conseguentemente, il mutamento nella titolarità della situazione giuridica soggettiva (cioè il credito d’imposta non entra nella titolarità del cessionario).
L’efficacia speciale si manifesta, più propriamente, nella perdita dello stesso diritto alla detrazione. In effetti, mentre di norma il diritto alla detrazione sorge (in estrema sintesi) a seguito (i) dell’esecuzione dell’intervento edilizio e (ii) del pagamento del relativo costo secondo modalità specifiche (il c.d. bonifico parlante), ove vi sia l’opzione per lo sconto in fattura, il diritto alla detrazione sorge contestualmente allo sconto, perché tale opzione (complessivamente intesa) è tanto una modalità di pagamento del costo dell’intervento edilizio alternativa al “bonifico parlante” (con conseguente nascita del diritto alla detrazione), quanto, e al tempo stesso, una modalità di fruizione della detrazione mediante trasformazione della stessa e mutamento della sua titolarità. Se viene meno la trasformazione, viene quindi meno anche la detrazione.
L’individuazione di tali forme di efficacia proprie del diniego aiuta a comprendere le ragioni per le quali tale atto deve considerarsi impugnabile.
La qualificazione dell’atto di annullamento come atto di diniego di agevolazione e, quindi, come atto impugnabile è, pertanto, una conclusione sufficientemente sicura.
Qualche riflessione in più meritano, viceversa, altri due temi.
Il primo è quello della legittimazione attiva. La comunicazione dell’opzione è un atto del soggetto che avrebbe diritto alla detrazione. L’annullamento di essa dispiega, pertanto, gli effetti nella sfera giuridica di tale soggetto al quale spetta senz’altro la legittimazione a ricorrere.
Ma non appare del tutto infondato affermare che l’annullamento degli effetti della comunicazione si riflette anche nella sfera giuridica del soggetto che, a causa del medesimo, perde la possibilità di diventare titolare del credito. Specialmente nel caso dello sconto in fattura quest’ultimo soggetto aveva certamente organizzato la propria attività in vista della regolazione del prezzo dell’appalto attraverso sconto. Nelle ipotesi di (paventata) illegittimità dell’annullamento, egli ha quindi un interesse qualificato alla tutela della propria sfera giuridica.
Vi è, quindi, una duplice legittimazione alla tutela giurisdizionale, la quale è sicuramente idonea a determinare ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Ci sembra difficile prospettare, invece, che l’interesse alla tutela sia talmente unitario da dar luogo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il secondo tema che merita un accenno è quello dei motivi spendibili in sede di ricorso.
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